Inammissibili i ricorsi su ricettazione, continuazione e recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 257 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, censurando la valutazione delle prove, tenda ad ottenere una rilettura degli elementi di fatto mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, cui è riservata in via esclusiva la relativa valutazione. È altresì inammissibile, perché solo apparente e non specifico, il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, omettendo così di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva postula l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso tra i reati oggetto delle diverse sentenze, non desumibile dalla sola contiguità temporale tra i fatti. La valutazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorretti da motivazione esente da illogicità, non sono sindacabili nel giudizio di cassazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20.05.2024, confermava la dichiarazione di responsabilità di tre imputati per il reato di art. 648 cod. pen., contestato in relazione al possesso e allo srotolamento di rame provento di furto ai danni di una ditta.
Avverso la sentenza i condannati proponevano ricorso per cassazione. Con i motivi si contestavano, rispettivamente: la correttezza della motivazione sulla responsabilità; la mancata riqualificazione del fatto come furto; il mancato riconoscimento della continuazione con altro più grave reato oggetto di separata sentenza; la sussistenza della recidiva e il giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio di legittimità. Il primo motivo, diretto a censurare la valutazione probatoria sulla responsabilità, è inammissibile perché tende a una ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito. Il filmato in atti e la partecipazione dell’imputato allo srotolamento del rame nel furgone, osserva la Corte, sostengono una motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Il Collegio richiama quindi il principio per cui esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, richiamando Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione nel reato di furto, la Corte lo ritiene indeducibile perché reiterativo di doglianze già formulate in appello e disattese. Gli imputati, rileva la sentenza impugnata, non avevano descritto le modalità del furto, rendendo dichiarazioni carenti e contraddittorie. Il motivo è pertanto solo apparente, perché estraneo alla funzione di critica argomentata.
Il terzo motivo, sul riconoscimento della continuazione, segue la medesima sorte. La Corte ribadisce che l’applicabilità dell’istituto in fase esecutiva postula l’unicità del disegno criminoso tra i reati oggetto delle diverse sentenze. Nel caso di specie manca quella continuità operativa necessaria: il più grave reato risale al giugno 2018, i fatti odierni al dicembre dello stesso anno.
Il quarto motivo, sulla sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato. Il giudice di merito aveva esaminato in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne, valorizzando l’indifferenza dell’imputato verso la norma penale. Analogamente, il quinto motivo, sul diniego delle attenuanti generiche e sul giudizio di comparazione, non supera il vaglio di legittimità, emergendo dalla motivazione la propensione delinquenziale e l’assenza di ravvedimento.
La Corte dichiara pertanto inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.