Ricettazione istantanea e mera conoscenza dei beni: no alla compartecipazione (Cass. pen. Sez. II n. 9896 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa di provenienza delittuosa. Non risponde del reato chi, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da tale successiva condotta desumere una compartecipazione, neppure morale, non essendo configurabile una compartecipazione morale “susseguente” ad un fatto criminoso altrui. La prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta con qualsiasi elemento, anche indiretto, e dunque anche mediante l’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, senza che ciò costituisca deroga ai principi in tema di onere della prova.
Il Fatto
A seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di uno degli imputati, i militari rinvenivano, in un locale pertinenziale, materiale di pacifica provenienza furtiva. Tre soggetti, legati da rapporti di coniugio e parentela e tutti ivi residenti, venivano tratti a giudizio. Il Tribunale, con sentenza del 21.06.2023, riconosceva due di essi responsabili di ricettazione in concorso, applicando al primo l’attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. ritenuta equivalente alla contestata recidiva, e assolveva il terzo.
La Corte d’appello, Sezione distaccata di Taranto, confermava la condanna quanto agli odierni ricorrenti. Avverso tale pronuncia entrambi proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi motivazionali sulla responsabilità, la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta distintamente le due posizioni. Quanto al primo ricorrente, i giudici di merito hanno congruamente motivato sulla riferibilità della ricezione dei beni, valorizzando in termini logicamente ineccepibili la disponibilità del luogo in cui il materiale era custodito. Su questo dato fattuale si fonda l’attribuzione di rilievo significativo al silenzio serbato dall’imputato, che non ha mai fornito spiegazione della presenza di beni provento di furto presso la propria abitazione.
La Corte ribadisce che, a fronte dell’onere probatorio assolto dall’accusa anche mediante presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario con concreti elementi fattuali, in ragione del principio di vicinanza della prova. Manifestamente infondato è anche il motivo sulla riqualificazione: il discrimine tra ricettazione, punibile a titolo di dolo eventuale, e incauto acquisto risiede nella rappresentazione della provenienza delittuosa e nell’accettazione consapevole del rischio, mentre nella contravvenzione si rimprovera di non aver colto gli elementi che avrebbero dovuto allarmare.
Quanto alla posizione della seconda ricorrente, il ricorso è fondato. La Corte territoriale aveva ascritto il delitto sul solo rilievo che costei, coniuge coabitante, era “a conoscenza” dei beni. Si tratta di motivazione inadeguata. La ricettazione è reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa. Non risponde del reato chi si limiti a usare il bene insieme agli autori, non potendosi desumere da questa sola condotta successiva una compartecipazione, neppure d’ordine morale.
La sentenza è pertanto annullata senza rinvio nei confronti della ricorrente perché non ha commesso il fatto. Il ricorso del primo imputato è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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