Accesso agli atti di gara: onere di dimostrare l’interesse strumentale alla conoscenza delle parti oscurate dell’offerta dell’aggiudicataria (TAR Abruzzo n. 180 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti di gara, la concorrente non aggiudicataria che richieda l’ostensione delle parti oscurate dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria ha l’onere di allegare e dimostrare la strumentalità e l’indispensabilità della documentazione richiesta rispetto alla propria possibile difesa in giudizio, non essendo sufficiente un interesse generico alla verifica della legittimità dell’operato della stazione appaltante. Tale onere probatorio va contemperato con i contrapposti interessi dell’aggiudicataria alla tutela delle informazioni riservate per motivi tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 2023.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, terza classificata in una procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica, presentava istanza di accesso agli atti della gara. La stazione appaltante, su motivata richiesta dell’aggiudicataria, aveva disposto la pubblicazione dell’offerta tecnica di quest’ultima con alcune parti oscurate. La ricorrente impugnava tale atto, deducendo la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e dei principi di trasparenza, lamentando la mancata ostensione degli atti relativi alla prima classificata e la carenza di motivazione dell’accoglimento dell’istanza di oscuramento. La stazione appaltante e l’aggiudicataria si costituivano in giudizio, eccependo l’improcedibilità del ricorso e contestandone l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, accertato in fatto che l’Amministrazione aveva depositato l’offerta tecnica dell’aggiudicataria nella versione oscurata e quella della seconda classificata senza oscuramenti, ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. In particolare, ha rilevato che la ricorrente, terza classificata con uno scarto di punteggio consistente rispetto all’aggiudicataria, non aveva evidenziato un interesse strumentale all’accesso, ovvero non aveva esplicato le ragioni per le quali la visione delle parti oscurate sarebbe stata di utilità ai fini difensivi.
Il giudice ha affermato che, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 2023, l’accesso alla documentazione di gara non è incondizionato, ma deve essere funzionale alla tutela in giudizio degli interessi del richiedente. Tale onere di allegazione della strumentalità e indispensabilità della documentazione richiesta grava sulla concorrente, come confermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, V, n. 9573 del 2025).
La Corte ha inoltre precisato che l’interesse all’accesso va bilanciato con i contrapposti interessi dell’aggiudicataria alla protezione delle informazioni riservate per motivi tecnici o commerciali, come evidenziato dalla Corte di Giustizia UE (ord. 10 giugno 2025, C-686/24). Nel caso di specie, la mancata dimostrazione di un concreto interesse difensivo rendeva legittimo l’oscuramento operato dalla stazione appaltante.
Il Tribunale ha quindi concluso che l’atto impugnato si sottrae alle censure dedotte, compensando le spese di giudizio tra le parti per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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