Motivazione non manifestamente illogica e divieto di rivalutazione del fatto in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 21210 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti più plausibili. La manifesta illogicità non è integrata da una ricostruzione alternativa prospettata in via meramente ipotetica o congetturale: il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto deve fondarsi su elementi desunti dai dati acquisiti al processo. Il controllo di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma solo verificarne la compatibilità con il senso comune e i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Il Fatto
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 14 novembre 2025, aveva confermato nel resto la decisione emessa all’esito di giudizio abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Matera, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per una pluralità di reati di truffa, rapina e falso commessi tra il febbraio 2022 e il novembre 2023, con contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la qualificazione come rapina aggravata, anziché come truffa, delle condotte di cui al capo H, consumate mediante la somministrazione di sostanze stupefacenti alla persona offesa; il travisamento del gravame in materia di recidiva; l’omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto delimitato l’ambito del giudizio, rilevando che, fatta eccezione per il reato di rapina di cui al capo H, le statuizioni sui restanti fatti-reato erano già divenute irrevocabili.
Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici di merito avevano fondato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili, sui numerosi bonifici privi di causale giustificativa e sull’assenza di rapporti personali idonei a spiegare eventuali liberalità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l’individuazione del contesto del colloquio e dei riferimenti personali costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in legittimità solo se fondata su criteri inaccettabili o applicati in modo scorretto, vizi non riscontrati nel caso di specie.
La Corte ha poi escluso che la motivazione potesse dirsi apparente, illogica o contraddittoria, osservando che il ricorrente tentava in realtà di sottoporre al giudice di legittimità un nuovo giudizio di merito. È stato ribadito che sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, nonché quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori.
Quanto alla ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, la Corte ha ricordato che la manifesta illogicità richiede una ricostruzione inconfutabile e ovvia, non una mera ipotesi alternativa, dovendo il dubbio fondarsi su elementi sostenibili e desunti dagli atti, non su congetture per quanto plausibili.
Il secondo motivo è stato respinto: la infraquinquennalità della recidiva emergeva oggettivamente dal certificato del casellario giudiziale, ove risultava un decreto penale per truffa commesso nel dicembre 2020 e divenuto irrevocabile il 16 settembre 2022. Il terzo motivo è stato parimenti rigettato, avendo la Corte territoriale ritenuto la pena inflitta nel minimo edittale equa e commisurata alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali; la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile è stata respinta perché pervenuta oltre il termine dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.