Ricettazione da riqualificazione del furto non viola correlazione accusa sentenza (Cass. pen. Sez. V n. 22688 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza, posto dall’art. 521 cod. proc. pen., non è violato da qualsiasi modificazione dell’imputazione originaria, ma soltanto quando il fatto accertato si ponga rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da arrecare un concreto pregiudizio ai diritti della difesa. La nozione strutturale di fatto va coniugata con quella funzionale: rileva che l’imputato sia stato posto nella condizione concreta di difendersi sull’oggetto dell’imputazione attraverso l’iter del processo. Ne consegue che, quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a consentire la difesa, è legittima la riqualificazione del furto in ricettazione. Il diritto al contraddittorio sulla diversa qualificazione giuridica del fatto è adeguatamente garantito anche dalla sola possibilità di contestarla con il ricorso per cassazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di ricettazione, limitatamente alla carta postale, qualificando in tal modo il fatto originariamente contestato come furto in abitazione aggravato. I giudici di appello avevano rideterminato la pena, escludendo l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., e confermato nel resto la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, perché sarebbe stato condannato per una condotta diversa da quella contestata: a fronte dell’imputazione per furto aggravato di una grande quantità di materiali e attrezzature, la ricettazione ritenuta in sentenza costituirebbe un fatto diverso e non il medesimo fatto diversamente qualificato, in ordine al quale non avrebbe potuto difendersi.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la doglianza manifestamente infondata. Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e la correlazione tra imputazione e sentenza mirano ad assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e il pieno esercizio del diritto di difesa; esse non vanno interpretate in senso rigorosamente formale, ma in relazione alle finalità cui sono dirette.
La Corte ha ribadito che l’obbligo di correlazione è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto quando la modifica dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa. La nozione strutturale di fatto va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, poiché il principio risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi.
Non sussiste violazione, pertanto, quando vi è corrispondenza tra l’individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell’evento e del nesso causale. Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio difensivo.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, tra cui Sezioni Unite n. 36551 del 2010 e Sezioni Unite n. 31617 del 2015, secondo cui l’indagine non va esaurita nel mero confronto letterale fra contestazione e sentenza, dovendosi verificare se l’imputato sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi. Il diritto al contraddittorio sulla diversa qualificazione giuridica del fatto è garantito anche dalla possibilità di contestarla con l’impugnazione.
Con specifico riferimento ai reati di furto e ricettazione, la Corte ha richiamato Sez. V n. 36157 del 2019: non sussiste violazione del principio di correlazione quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, risultando legittima la riqualificazione del furto in ricettazione. Nel caso di specie la diversa qualificazione è intervenuta in favore della meno grave fattispecie della ricettazione di particolare tenuità di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dall’atto impugnatorio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso