La liberatoria tra privati non può modificare il Piano di Massima Occupabilità (TAR Lazio n. 8524 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione liberatoria rilasciata da un esercizio commerciale limitrofo, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. h), e dell’art. 13, comma 1, lett. g), della D.A.C. n. 21/2021, ha efficacia circoscritta all’ipotesi di finestre ubicate a mezzanino e di diritti di affaccio (luce e veduta) disciplinati dai rapporti di vicinato, senza poter derogare al divieto di occupazione di suolo pubblico in prossimità di accessi ad abitazioni e locali destinati al passaggio delle persone. La modifica del Piano di Massima Occupabilità non è subordinabile a un mero accordo tra privati, in quanto lo strumento pianificatorio è funzionale alla cura di interessi pubblici (circolazione, sicurezza, igiene, estetica) che prevalgono sugli interessi particolari degli operatori commerciali. La perizia di parte, ancorché giurata, non ha efficacia probatoria ma costituisce mero indizio, la cui valutazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice.

Il Fatto

Due società esercenti attività commerciali in locali contigui di Vicolo Savelli impugnavano la deliberazione di Giunta Capitolina n. 323/2025, con cui era stata respinta l’istanza di revisione del Piano di Massima Occupabilità, presentata al fine di ampliare e costituire le rispettive occupazioni di suolo pubblico previa reciproca liberatoria. L’istanza era stata avanzata in ottemperanza alla sentenza n. 7708/2025, che aveva ordinato a Roma Capitale di rideterminarsi dopo l’annullamento, per difetto di motivazione, del precedente diniego.

La Giunta Capitolina, all’esito di un’istruttoria condotta da una commissione tecnica con sopralluogo, aveva rilevato che innanzi ai civici 14 e 15 insistono porte di accesso adibite al passaggio delle persone e che la presenza di un istituto scolastico tra i civici 13 e 14 ostava alla riconfigurazione dell’occupazione, non essendo la liberatoria tra privati idonea a prevalere sugli interessi pubblici connessi al demanio stradale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ritenendo il contraddittorio endoprocedimentale pienamente garantito, atteso che il provvedimento si collocava a valle di una vasta attività procedimentale e giurisdizionale promossa dalle stesse ricorrenti.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha chiarito che la liberatoria prevista dalle norme regolamentari è efficace solo per le finestre ubicate a mezzanino, ossia per superare gli ostacoli connessi ai diritti di luce e veduta tra privati frontisti. Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione aveva posto a base del diniego la circostanza che l’occupazione sarebbe andata a interferire con l’accesso ai fabbricati e il transito delle persone: ipotesi per la quale nessuna deroga è ammessa dal regolamento. La modifica del Piano di Massima Occupabilità non si limita a ridistribuire tra gli operatori gli spazi già concessi, ma mira a sfruttare al massimo l’area potenzialmente concedibile, incidendo sull’uso generale del bene demaniale.

Il Tribunale ha quindi ribadito la natura pianificatoria del PMO, finalizzato a perseguire obiettivi generali di tutela degli interessi pubblici relativi a circolazione, igiene, sicurezza ed estetica, richiamando il costante orientamento della Sezione (da ultimo sentenza n. 19779/2025). La presenza di un accordo tra privati non può condizionare l’esercizio del potere amministrativo, poiché gli interessi legittimi a conseguire il titolo concessorio non sono disponibili e l’eventuale composizione degli interessi dei soli operatori commerciali difetta della essenziale comparazione con l’interesse pubblico primario al libero transito.

Il terzo motivo, concernente la contestazione degli accertamenti fattuali, è stato respinto rilevando che la perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e vale solo come indizio, senza poter indurre il giudice a disporre una verificazione quando i fotogrammi allegati non confermano le asserzioni della ricorrente. Quanto alla dedotta disparità di trattamento, la presunta diversità di situazione rispetto ad altro esercizio commerciale non assume rilievo, poiché l’Amministrazione era chiamata a pronunciarsi solo sulla specifica istanza di revisione del PMO, risultata incompatibile con l’interesse pubblico. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni e l’assenza di scritti difensivi della resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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