Liberazione anticipata: valutazione complessiva della condotta e inammissibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 26850 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza in tema di liberazione anticipata è inammissibile quando le censure sono interamente versate in fatto e non si confrontano con la motivazione adottata, che valuti la condotta complessiva del condannato. Il riconoscimento del beneficio ex art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 presuppone l’adesione del condannato all’opera di rieducazione nel periodo di riferimento. Ai fini della valutazione rilevano anche episodi di reato e condotte disciplinarmente rilevanti posteriori alla maturazione del semestre in esame. La congruità e la coerenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito escludono il vizio di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di liberazione anticipata relativamente al semestre espiativo decorrente dal 09.09.2023 al 09.03.2024. Il Magistrato di sorveglianza aveva disatteso l’istanza; il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 12.03.2026, ha rigettato il reclamo proposto avverso quella decisione.
A fondamento del rigetto i giudici di sorveglianza hanno posto la commissione, da parte del condannato, di episodi di reato posteriori alla maturazione del semestre in valutazione, oltre a condotte disciplinarmente rilevanti. Su tali basi è stata negativamente valutata la condotta complessivamente tenuta dal soggetto. Avverso l’ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 39, 54, 69 e 69-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 e agli artt. 25 e 27 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibili le censure dedotte. Le doglianze sono state considerate interamente versate in fatto, senza alcun confronto con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici.
Il percorso argomentativo del giudice di merito si impernia sulla ritenuta gravità delle trasgressioni accertate. Tali condotte sono state valutate alla stregua di fattori evocativi di una mancata adesione del condannato, per il periodo di interesse, all’opera di rieducazione. Tale adesione è essenziale per il riconoscimento del beneficio penitenziario invocato.
La Corte ha inoltre osservato che le censure sono meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza. La motivazione di quest’ultimo è stata giudicata congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà.
Alla luce di queste considerazioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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