Bancarotta: vantaggi compensativi e ruolo del socio non amministratore (Cass. pen. Sez. V n. 27456 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un trasferimento di somme tra società dello stesso gruppo non basta allegare la comune appartenenza al gruppo, ma il giudice di merito deve motivare specificamente sulle allegazioni e prove relative a vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente depauperata. La condanna per i delitti di bancarotta non può fondarsi sul ruolo di mero socio non amministratore, inidoneo, specie in una società di capitali, a ricondurre al socio la gestione di fatto della società, quando il capo di imputazione abbia contestato condotte riferite a un periodo precedente alla dismissione della carica formale. In tal caso la violazione del principio di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen. è integrata e la sentenza deve essere annullata con rinvio.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli aveva confermato, in punto di responsabilità, la condanna di primo grado per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, contestati nella veste di vicepresidente del consiglio di amministrazione di una società fallita, per il periodo compreso tra il 16 dicembre 2002 e il 9 settembre 2009.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando plurimi motivi. Con il secondo motivo censurava, quanto alla bancarotta patrimoniale per distrazione di crediti, la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., perché la prospettazione accusatoria aveva contestato la distrazione con riferimento al bilancio del 31 dicembre 2010, mentre la decisione impugnata aveva ritenuto integrata la distrazione dai finanziamenti infragruppo erogati nell’anno 2004. Lamentava inoltre mancanza di motivazione sui vantaggi compensativi derivanti dal finanziamento alla società collegata, garantiti dal patrimonio immobiliare di questa e sfociati nel soddisfacimento di alcuni creditori in sede esecutiva. Con il terzo e il quarto motivo contestava l’affermazione di responsabilità per fatti commessi dopo la cessazione dalla carica, sul presupposto del perdurante ruolo di socio.
La Motivazione della Corte
La Corte, vagliati prioritariamente i motivi dal secondo al quarto, ha ritenuto il ricorso fondato, disponendo l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio di merito.
Quanto alla prima parte del secondo motivo, la censura è stata respinta. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 36551 del 15.07.2010, la Corte ha ribadito che il mutamento del fatto rileva solo in presenza di una trasformazione radicale, negli elementi essenziali, della fattispecie concreta, tale da ingenerare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. La verifica non può esaurirsi nel confronto letterale tra contestazione e sentenza: nella specie, dalla prospettazione accusatoria emergeva che la condotta era stata contestata, in via alternativa, nella concessione del credito “o comunque” nella mancata attivazione di iniziative legali di recupero, con conseguente possibilità di un congruo esercizio del diritto di difesa anche sull’erogazione del credito.
La seconda parte del medesimo motivo è stata invece accolta. La Corte di appello aveva correttamente richiamato i principi consolidati secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è sufficiente allegare la comune appartenenza a un gruppo, dovendo l’interessato dimostrare in modo specifico il saldo finale positivo delle operazioni o la concreta prevedibilità di vantaggi compensativi ex art. 2634 cod. civ. per la società apparentemente danneggiata. Tali principi, tuttavia, non erano stati applicati correttamente: la decisione impugnata aveva omesso di chiarire per quali ragioni non fossero stati considerati idonei vantaggi compensativi le garanzie prestate dalla società beneficiaria sui propri beni immobili, grazie alle quali alcuni creditori della fallita avevano potuto soddisfare i propri crediti, già ammessi al passivo, in sede esecutiva.
Anche il terzo e il quarto motivo, valutati congiuntamente, sono stati ritenuti fondati. Nella prospettazione accusatoria il ruolo dell’imputato era riferito al periodo 16 dicembre 2002 – 9 settembre 2009, senza contestare la successiva assunzione della qualità di amministratore di fatto né condotte criminose poste in essere dopo la dismissione della carica. Pur non integrando violazione del principio di correlazione la condanna per bancarotta nella qualità di socio amministratore di fatto anziché di amministratore di diritto, ove resti immutata la condotta delittuosa, nel caso concreto le condotte distrattive erano state modulate sui dati del bilancio al 31 dicembre 2010, momento successivo alla dismissione. La responsabilità era stata affermata in ragione del ruolo di mero socio non amministratore, di per sé inidoneo a ricondurre al socio la gestione di fatto della società, nonché per la circostanza, descritta in modo generico, della condivisione delle scelte di trasferimento della sede all’estero e di trasformazione societaria.
Assorbito il primo motivo, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2634 c.c. – Infedeltà patrimoniale
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza