Liberazione anticipata d’ufficio e ammissibilità dell’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. I n. 29049 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, quando l’istanza di accesso a un beneficio è presentata nei novanta giorni antecedenti al maturare dei presupposti, il magistrato di sorveglianza deve accertare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per la liberazione anticipata in relazione a ogni semestre precedente, ai sensi dell’art. 69-bis, comma 1, ord. pen., come modificato dall’art. 5 del D.L. n. 92 del 2024. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza non può dichiarare de plano l’inammissibilità dell’istanza sul presupposto che la pena residua superi i quattro anni, senza tenere conto del periodo di liberazione anticipata non ancora riconosciuto. La verifica preliminare di ammissibilità deve includere il computo di tale periodo, che incide sul presupposto temporale della misura richiesta.

Il Fatto

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con decreto del 14 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e quelle subordinate di detenzione domiciliare proposte dal condannato. A fondamento della decisione il Presidente ha posto la mancanza della certificazione dello stato di tossicodipendenza e il presupposto che la pena residua da espiare fosse superiore a quattro anni.

Avverso il decreto il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 69-bis ord. pen. Il difensore ha evidenziato che il Presidente aveva omesso di considerare il periodo di liberazione anticipata non ancora riconosciuto, pari a 225 giorni, e che l’istanza era stata presentata nel termine di novanta giorni antecedenti al maturare dei presupposti per l’accesso alla misura.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 69-bis ord. pen. come riscritta dall’art. 5 del D.L. n. 92 del 2024. Il dato sistematico più rilevante è che la liberazione anticipata non è più soltanto un procedimento attivabile su istanza dell’interessato o del difensore, ma è attivata d’ufficio dalla magistratura di sorveglianza in momenti tipici della vicenda esecutiva.

La norma individua due ipotesi di pronuncia officiosa. La prima, prevista dal comma 1, ricorre in occasione di ogni istanza di accesso a misure alternative o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della pena espiata sia rilevante la liberazione anticipata: il magistrato deve accertare i presupposti per ogni semestre precedente. La medesima procedura va attivata quando la domanda è presentata entro i novanta giorni antecedenti al maturare dei presupposti, con iscrizione automatica del procedimento in parallelo a quello sull’istanza di misura esterna al carcere.

La seconda ipotesi, introdotta dal nuovo comma 2, impone la valutazione entro i novanta giorni antecedenti al fine-pena. L’ipotesi residuale del comma 3 riconosce al condannato la facoltà di presentare istanza quando abbia un interesse specifico, diverso da quelli dei commi precedenti, da indicare a pena di inammissibilità.

Nel caso concreto il Presidente del Tribunale non si è conformato a tali principi. La richiesta della misura alternativa era stata presentata nel termine di novanta giorni, sicché ai fini della valutazione preliminare si sarebbe dovuto tenere conto dell’art. 69-bis ord. pen. e del periodo di liberazione anticipata, pari a 225 giorni. In tale ipotesi l’inammissibilità non poteva essere dichiarata de plano per la ritenuta pena residua superiore ai quattro anni.

La violazione rilevata comporta l’annullamento del provvedimento limitatamente alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ordinario, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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