RICORSO PER CASSAZIONE E QUESTIONI NUOVE: INAMMISSIBILE LA DEDUZIONE DELLA TARDIVITÀ DELLA QUERELA NON PROSPETTATA IN APPELLO (Cass. pen. Sez. II n. 22229 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando “punti” della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum. La tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Termini Imerese, dichiarava l’estinzione per intervenuta prescrizione del delitto di truffa aggravata contestato al capo a) della rubrica, rideterminando la pena per il residuo delitto di appropriazione indebita di cui al capo b), con conferma delle statuizioni civili in favore della parte civile costituita.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando sette motivi, tra cui la dedotta tardività della querela, l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b), il vizio di motivazione in ordine all’attendibilità della parte civile, la sussistenza dell’interversio possessionis, la recidiva, il trattamento sanzionatorio e la conferma delle statuizioni civili.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, esaminando distintamente ciascun motivo. Quanto al primo, ha rilevato che l’eccezione di tardività della querela non era stata prospettata con l’atto d’appello, richiamando il principio consolidato per cui è inammissibile il motivo con cui si introduce per la prima volta in sede di legittimità una questione non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio, riguardando punti della decisione ormai stabili in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il termine di prescrizione, calcolato dalla data del 20 maggio 2019 indicata dai giudici di merito come momento di commissione del reato, non poteva considerarsi maturato, dovendosi applicare la disciplina della sospensione della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, con termine finale fissato improrogabilmente al 7 febbraio 2031.

Quanto ai motivi terzo, quarto e quinto, la Corte ne ha rilevato la genericità e aspecificità, non confrontandosi la difesa con le motivazioni rese dai giudici di merito, che avevano adeguatamente valutato l’attendibilità della parte civile, la sussistenza dell’interversio possessionis — con l’uso dell’auto uti dominus e la definitiva estromissione della res dal patrimonio della vittima — e la pericolosità soggettiva del ricorrente in relazione alla recidiva.

Sul sesto motivo, la Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., essendo inammissibile la censura che mira a una nuova valutazione della congruità della pena. Quanto all’eccezione relativa alla Corte cost. n. 46 del 2024, la determinazione della pena è risultata ponderatamente calibrata alla luce dell’offensività della condotta, dell’intensità del dolo e della gravità del fatto.

Il settimo motivo è stato ritenuto infondato, operando la Corte il corretto richiamo alle Sezioni Unite n. 35490 del 2009, secondo cui, in presenza di parte civile costituita e di causa estintiva sopravvenuta in appello, il giudice deve comunque valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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