Misure cautelari, insindacabile in cassazione il giudizio fattuale del tribunale (Cass. pen. Sez. II n. 29044 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari il controllo di legittimità non consente di rivalutare il giudizio fattuale espresso dal giudice di merito, rimanendo estranea al sindacato della Cassazione ogni doglianza che si risolva nella proposta di una lettura alternativa degli elementi indiziari. Il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen., non coincide con la carenza argomentativa o con la presenza di incongruenze, ma identifica la frattura radicale tra premesse e conclusioni, rilevabile ictu oculi. Una volta accertata la necessità dell’aggravamento, la custodia cautelare in carcere costituisce l’unica misura concretamente applicabile in sostituzione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, già rivelatisi inadeguati.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 20.01.2026, ha rigettato l’appello proposto dall’indagato avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese aveva aggravato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sostituendoli con la custodia in carcere.
L’aggravamento era fondato sulla riscontrata protrazione dell’attività di spaccio di stupefacente dal domicilio assegnato all’indagato. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, articolato sulla violazione degli artt. 275 e 276 cod. proc. pen. e sul vizio di motivazione per illogicità manifesta e carenza argomentativa.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. Il percorso argomentativo muove da una premessa di ordine generale: pur deducendo formalmente la violazione di legge, il ricorso è in realtà incentrato sulla lamentata carenza motivazionale. Ogni doglianza che miri a ottenere la rivalutazione del giudizio fattuale è preclusa in sede di legittimità, anche nei procedimenti riguardanti misure cautelari.
La Corte riconosce che il ricorrente ha evocato uno dei vizi idonei a elevare il sindacato sulla motivazione a parametro di legittimità, ossia la manifesta illogicità ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen., ma rileva che tale prospettazione resta sul piano della mera enunciazione. Lo standard della manifesta illogicità non identifica, infatti, il ragionamento carente o la presenza di incongruenze, quanto lo “strappo” radicale tra premesse e conclusioni, a segnalare la totale e rilevabile ictu oculi frattura tra l’argomento posto a base della decisione e la logica o le regole esperienziali comuni.
Applicando tale griglia al caso concreto, la Corte osserva che la conclusione espressa dal Tribunale è del tutto logica e non aggredibile mediante l’interpretazione riduttiva del difensore. Questi menziona il solo foro nella zanzariera, trascurando gli ulteriori elementi di contorno valorizzati nell’ordinanza: il rinvenimento di un quantitativo non personale di stupefacente, il foro nella zanzariera e il ritrovamento, sul davanzale prospiciente, di una dose confezionata di hashish. Tali circostanze, nel loro insieme, sorreggono l’ipotesi della protrazione dell’attività di spaccio.
Manifestamente infondato è il motivo anche sul piano della proporzionalità della misura. La Corte sottolinea che, una volta deliberata la necessità dell’aggravamento, la custodia cautelare in carcere costituisce la misura immediatamente più grave e l’unica in concreto applicabile in aggravamento rispetto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, già rivelatisi inadeguati al contenimento delle condotte delinquenziali.
All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone altresì la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia, per l’inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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