Libertà vigilata: necessaria motivazione concreta sull’attualità della pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. I n. 35381 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall’art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633 e secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’applicazione della misura può essere disposta soltanto dopo l’espresso positivo scrutinio dell’effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice. È affetto da contraddittorietà argomentativa, tale da impedire la ricostruzione della ratio decidendi, il provvedimento che da un lato afferma l’insussistenza di procedimenti pendenti a carico del condannato e dall’altro valorizza la pendenza in sede di legittimità di una condanna per associazione mafiosa ancora non definitiva.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza del 25 febbraio 2026, ha respinto l’appello proposto dal condannato avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza della stessa sede del 14 luglio 2025, che aveva applicato la libertà vigilata per la durata di un anno, con valutazione di attualità della pericolosità sociale.

Il ricorrente era stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa e rimesso in libertà nel 2023. Il provvedimento impugnato, da un lato, dava atto che non risultavano carichi pendenti o precedenti penali nel periodo successivo alla scarcerazione, pur segnalando frequentazioni con pregiudicati; dall’altro, richiamava un ulteriore procedimento pendente in cassazione, sempre per associazione mafiosa, con condanna a pena detentiva. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento al travisamento del dato processuale relativo alla pendenza del procedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il percorso argomentativo muove dal principio consolidato in tema di misure di sicurezza: la loro applicazione presuppone un accertamento concreto dell’effettiva pericolosità sociale del condannato, da condurre sulla base degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., globalmente valutati. Il Collegio richiama sul punto Sez. I n. 2875 del 12.12.2023, dep. 2024, Chianese, Rv. 285810-01, che esclude il ricorso a qualsiasi forma di presunzione, ancorché qualificata come semplice.

Su questa base la Corte rileva che il provvedimento impugnato è affetto da palese contraddittorietà argomentativa, tale da impedire la ricostruzione della ratio decidendi. Il Tribunale, infatti, da un lato afferma che non vi sono procedimenti pendenti a carico del condannato, dall’altro segnala subito dopo la pendenza in sede di legittimità di una condanna per associazione mafiosa ancora non definitiva, che in tesi andrebbe ascritta a un periodo posteriore rispetto a quello oggetto del giudicato.

Si tratta, osserva il Collegio, di proposizioni fattuali tra loro inconciliabili: l’affermazione dell’insussistenza di pendenze e la contemporanea valorizzazione di una pendenza in cassazione non possono coesistere senza compromettere la tenuta del ragionamento. La contraddizione non è marginale, perché incide direttamente sul giudizio di attualità della pericolosità sociale, che avrebbe dovuto fondarsi su un accertamento coerente e non su dati reciprocamente incompatibili.

La Corte non entra nel merito della valutazione di pericolosità, ma si limita a constatare il difetto motivazionale che vizia il provvedimento. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania, che dovrà procedere a una nuova valutazione rispettando il principio di concretezza dell’accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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