Continuazione diacronica e abitualità ostativa alla particolare tenuità (Cass. pen. Sez. I n. 35376 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pluralità di reati della stessa indole unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo il giudice procedere a una valutazione concreta e priva di automatismi. Tuttavia, la continuazione diacronica, che salda fatti commessi in contesti di tempo e di spazio differenti, è maggiormente indicativa di una abitualità della condotta rispetto a una continuazione sincronica, e può fondare la declaratoria di abitualità ostativa. La serialità rilevante ai sensi dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. presuppone almeno tre reati della stessa indole, ricompreso quello per cui si procede. È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione che deduca una questione non proposta nei motivi di appello.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza dell’8 gennaio 2026, ha confermato la condanna di un imputato alla pena di un anno di reclusione per il delitto di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. La vicenda riguarda la violazione degli obblighi connessi a una misura di prevenzione.
Avverso il provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la violazione dell’art. 75 d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo; la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. La questione relativa all’insussistenza dell’elemento soggettivo non era stata oggetto di gravame: i motivi di appello riguardavano solo il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento su un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. La Corte richiama Sez. II n. 29707 del 08.03.2017 e Sez. II n. 34044 del 20.11.2020.
Il secondo motivo è infondato. La Corte ricostruisce l’evoluzione ermeneutica sul rapporto tra continuazione e particolare tenuità. L’orientamento più risalente escludeva in automatico il beneficio in presenza di più reati uniti dal vincolo della continuazione, configurando il reato continuato come ipotesi di comportamento abituale (Sez. III n. 29897 del 28.05.2015; Sez. V n. 4852/2017; Sez. II n. 1/2017). L’orientamento più recente esclude invece ogni automatismo e rimette al giudice la valutazione concreta dell’offensività, secondo una serie di indicatori (Sez. Un. n. 18891 del 27.01.2022).
La Corte chiarisce che i rapporti tra continuazione e particolare tenuità riguardano il diverso caso in cui il beneficio sia invocato rispetto a reati avvinti dal vincolo continuatorio. Nel caso in esame, invece, rileva la pluralità dei precedenti penali, della medesima indole e in numero di tre, unificati in sede esecutiva nel medesimo disegno criminoso. La tipizzazione della nozione di abitualità è operata dal legislatore mediante il richiamo alle nozioni codicistiche e alla commissione di più reati della stessa indole (Sez. IV n. 28657 del 05.07.2024).
Secondo la Corte, la serialità ostativa si realizza quando l’autore faccia seguire a due reati della stessa indole un’ulteriore analoga condotta illecita: i reati della stessa indole devono quindi essere almeno tre, ricompreso quello per cui si procede. Il principio è applicabile anche alla disciplina del reato continuato, che presuppone una pluralità di violazioni riconducibili a una dimensione unitaria, dunque non occasionale.
La Corte ritiene corretta la decisione della Corte territoriale, che ha motivato l’abitualità in ragione dei tre precedenti specifici riuniti nel vincolo della continuazione, per di più diacronica, oltre che della declaratoria di recidivo reiterato e infraquinquennale. La continuazione diacronica, con fatti commessi in circostanze di tempo e spazio differenti, è maggiormente indicativa di abitualità rispetto a quella sincronica. Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale.
Nota della Redazione
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