L’interesse ad agire per impugnare la cartella non notificata va dimostrato secondo i criteri tipizzati ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10597 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva delle entrate mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 tipizza i casi in cui l’invalida notificazione della cartella di pagamento ingenera il bisogno di tutela giurisdizionale. La norma, applicabile anche ai processi pendenti, plasma l’interesse ad agire, che costituisce condizione dell’azione e può assumere diversa configurazione fino al momento della decisione. Il difetto di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non essendo coperto dal giudicato implicito, salvo specifica statuizione del giudice di merito non impugnata. La relativa prova deve essere offerta in cassazione mediante il deposito della documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava un estratto di ruolo, unitamente a quattro avvisi di addebito ivi enumerati, deducendo l’inesistenza della relativa notificazione e l’intervenuta prescrizione dei crediti contributivi. Il Tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione, ritenendo ritualmente notificati gli atti impositivi. La Corte d’appello confermava la decisione, reputando valide le notifiche e le intimazioni interruttive.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, censurando il mancato disconoscimento delle relate di notifica, la ritenuta ritualità della notifica PEC e l’attribuzione di efficacia interruttiva della prescrizione a istanze di rateizzazione e pagamenti. L’INPS e l’Agente della riscossione resistevano con distinti controricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente, rileva che l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 110/2024, seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. La norma, nel tipizzare i presupposti dell’interesse ad agire, trova applicazione nei processi pendenti, essendo destinata a cessare i suoi effetti solo dal 1° gennaio 2027, quando entrerà in vigore la nuova disciplina dettata dall’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 33/2025.
La Suprema Corte rammenta che l’interesse ad agire è condizione dell’azione dalla natura dinamica, che può assumere diversa configurazione anche in virtù di una norma sopravvenuta fino al momento della decisione. Le questioni attinenti a tale presupposto investono elementi fondanti il processo ed esulano dall’ambito del giudicato implicito, dando adito a vizi insanabili rilevabili d’ufficio.
Nel caso di specie, nessuna statuizione esplicita sull’interesse ad agire era stata resa nei gradi di merito, con conseguente assenza di preclusioni al rilievo officioso. La parte ricorrente non aveva allegato alcuna delle fattispecie tipizzate dalla norma richiamata, come l’esistenza di pregiudizievoli attività esecutive o l’iscrizione di ipoteche, che sole avrebbero potuto sorreggere l’azione.
La Corte dichiara pertanto che l’azione non poteva essere proposta per carenza di interesse ad agire, cassando senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. Le spese dell’intero processo sono integralmente compensate, in ragione delle sopravvenienze normative e del successivo intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità.
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Nota della Redazione
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