Licenziamento per accessi abusivi a banche dati: no a riesame in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26046 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare irrogato per l’accesso ingiustificato a banche dati dell’ente datore di lavoro, la valutazione del materiale probatorio e la verifica della proporzionalità tra sanzione espulsiva e addebiti contestati costituiscono apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità è limitato alla correttezza giuridica e alla logicità formale della motivazione, restando escluso ogni riesame del merito. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso grava secondo le regole di scomposizione della fattispecie. La mancanza assoluta di motivazione o la motivazione apparente non ricorrono quando il giudice abbia esposto, sia pur sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’INPS, veniva licenziato senza preavviso dopo accertamenti ispettivi dell’Istituto. Dagli accertamenti emergeva che, in un arco temporale di circa undici mesi, egli aveva effettuato decine di migliaia di accessi al servizio informatico per la consultazione e la stampa di estratti contributivi, accessi ritenuti estranei alle esigenze di servizio pur se compiuti in orari lavorativi.
Il lavoratore impugnava la sanzione davanti al Tribunale, chiedendo dichiararsi l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto materiale contestato. Il Tribunale rigettava il ricorso. La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione, qualificando la condotta come unica e non riconducibile a una semplice negligenza, bensì a una condotta dolosa di diffusione di dati riservati, idonea a compromettere in via definitiva il rapporto fiduciario. Il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva la violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio. Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice abbia addossato l’onere a una parte diversa da quella su cui esso grava per legge. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto provato il fatto costitutivo descritto nella contestazione di addebito e non provati i fatti impeditivi allegati dall’incolpato. Il motivo è pertanto in parte infondato e nel resto inammissibile.
Il Collegio ribadisce poi che la valutazione delle prove è espressione della discrezionalità del giudice di merito ed è estranea ai compiti della Corte di Cassazione, richiamando in proposito Cass., sez. III, n. 37382 del 2022 e Cass., sez. V, n. 26739 del 2024. Il ricorso per cassazione non può quindi riproporre un apprezzamento di fatto difforme da quello dei giudici del merito, quando questo sia coerente con gli elementi disponibili. Il principio trova conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 34476 del 2019, che ha dichiarato inammissibile il ricorso volto in realtà a una rivalutazione dei fatti storici.
Con il secondo e il quarto motivo si eccepiva la nullità della sentenza per assenza dei requisiti essenziali, per la mancata valorizzazione dell’inattendibilità dei files prodotti dall’INPS e per l’omessa valutazione della severità della sanzione. La Corte osserva che la nullità per carenza di motivazione non è configurabile quando si contesti il contenuto motivazionale in relazione alle risultanze istruttorie. Nel caso di specie la Corte di merito ha offerto una motivazione articolata, che giustifica implicitamente la proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti.
Quanto alla proporzionalità, il Collegio richiama il principio costantemente affermato secondo cui il giudizio tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo quando la motivazione manchi del tutto o sia affetta da vizi giuridici, come argomenti inconciliabili o incomprensibili, o da omesso esame di un fatto decisivo. Richiama in proposito Cass., sez. lav., n. 107 del 2024.
Con il terzo motivo si deduceva la violazione dei termini perentori dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La Corte ritiene la censura inammissibile, avendo il giudice di merito congruamente motivato sulla tempestività della contestazione, individuando il dies a quo del termine di trenta giorni. La valutazione circa il momento in cui l’amministrazione acquisisce una notizia di infrazione circostanziata è considerazione tipicamente di merito, insindacabile se motivata, come ribadito da Cass., sez. lav., n. 14726 del 2024. Il ricorso è conclusivamente respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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