Ricorso per cassazione notificato oltre il termine: inammissibile e motivi non esaminabili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26048 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tardività dell’impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione e preclude l’esame dei motivi. Il termine perentorio per proporre ricorso decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Accertata la notifica oltre tale termine, la Corte non può esaminare le censure, né le questioni di legittimità costituzionale con esse prospettate, e la parte soccombente è condannata alle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, assunto a tempo indeterminato con mansioni di operaio forestale, era stato licenziato dall’amministrazione datrice a seguito dell’applicazione nei suoi confronti della misura accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, intervenuta con sentenza penale di condanna. Il lavoratore agiva in giudizio per far accertare l’invalidità del recesso, sostenendo che l’illecito risaliva a un periodo anteriore all’instaurazione del rapporto.

Il Tribunale rigettava il ricorso e la Corte d’Appello confermava, ritenendo il contratto nullo sin dall’origine per difetto di un requisito indefettibile di accesso al pubblico impiego. Il lavoratore ricorreva in cassazione con due motivi; l’amministrazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare un profilo di ammissibilità che assorbe ogni altra questione. Il ricorso risulta notificato oltre il termine perentorio di legge, essendo la sentenza impugnata pubblicata il 4 giugno 2024 e la notifica intervenuta il 31 dicembre 2024.

Il Collegio rileva che tale tardività preclude l’esame dei motivi di cassazione. La verifica della tempestività dell’impugnazione costituisce controllo preliminare che condiziona l’intero scrutinio, con la conseguenza che le censure di merito restano assorbite.

Il ricorrente aveva dedotto, con il primo motivo, l’erronea applicazione del D.P.R. n. 487/1994, sostenendo l’applicabilità della legge regionale istitutiva dell’Agenzia datrice, ritenuta speciale e successiva. Con il secondo motivo lamentava l’erronea applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale affermato un’automatica esclusione delle assunzioni dei soggetti privi dell’elettorato attivo.

Le censure erano accompagnate dalla prospettazione di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, primo comma, n. 2, cod. pen. e 55-quater, primo comma, lett. f), D.Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui non prevedono che il soggetto già interdetto in via perpetua dai pubblici uffici possa essere successivamente assunto alle dipendenze di un ente pubblico.

L’accertata inammissibilità per tardività impedisce però di esaminare nel merito sia i due motivi, sia la questione di costituzionalità. La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, oltre al versamento del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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