La clausola contrattuale che esclude modifiche unilaterali prevale sullo ius variandi dell’AEC (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14818 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di agenzia, la clausola individuale che, richiedendo la forma scritta e la sottoscrizione di entrambe le parti per ogni cambiamento, modifica o aggiunta agli allegati contrattuali, esclude il potere di intervento unilaterale del preponente, costituisce una pattuizione individuale più favorevole per l’agente ai sensi dell’art. 17 dell’AEC Industria 2014 e prevale, pertanto, sulla disciplina collettiva che riconosce al preponente uno ius variandi limitato. Il successivo esonero dell’agente da una parte del preavviso, intervenuto dopo la comunicazione di recesso con preavviso, interrompe il sinallagma in modo equipollente a un recesso senza preavviso: l’indennità sostitutiva va quindi calcolata con riferimento alle provvigioni dell’anno civile precedente la comunicazione di esonero, non dell’anno precedente il recesso.
Il Fatto
Un agente conveniva in giudizio la casa mandante, deducendo l’illegittimità della riduzione delle provvigioni, operata unilateralmente dalla preponente nella misura del 5% a partire da settembre 2020. Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo all’agente, tra gli altri importi, un saldo sull’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte d’appello di Milano, decidendo sul gravame dell’agente, riteneva legittima la decurtazione provvigionale, muovendo dal presupposto che il preponente fosse titolare di uno ius variandi riconosciuto dall’art. 2 dell’AEC Industria, e confermava la base di calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso, individuata nelle provvigioni dell’anno 2020, in applicazione del principio di ultrattività del rapporto di agenzia.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, censura la sentenza impugnata per aver pretermesso il contenuto dell’art. 25.4 del contratto individuale di agenzia, il cui testo non era stato nemmeno riportato in motivazione. La Corte osserva che tale clausola, lungi dall’essere generica, era specificamente riferita agli allegati del contratto, tra cui l’Allegato 10 in tema di provvigioni, e sanciva la nullità di ogni modifica non stipulata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. Tale previsione, prosegue la Corte, integra un divieto di ius variandi unilaterale in capo al preponente, in deroga al principio generale di cui all’art. 1372 c.c.
La Corte valorizza, inoltre, l’art. 27.2 del medesimo contratto, il quale, con formulazione pressoché identica, estende il regime della forma scritta e del consenso di entrambe le parti a ogni modifica dell’intero accordo. Alla luce del criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c., tale concorso di previsioni elimina ogni dubbio sull’intenzione dei contraenti di escludere interventi unilaterali. La Corte giudica, infine, corretta l’invocazione dell’art. 17 dell’AEC, che sancisce la prevalenza delle pattuizioni individuali più favorevoli per l’agente: la clausola contrattuale in esame garantiva all’agente una tutela più ampia rispetto alla disciplina collettiva, che pur riconosceva al preponente uno ius variandi entro il limite del 5%.
Quanto al secondo motivo, la Corte rigetta la tesi dell’agente, che pretendeva il computo dell’indennità sulle provvigioni dell’anno 2019 (anno precedente il recesso del novembre 2020), e non su quelle del 2020. Il quinto comma dell’art. 9 AEC Industria, nel disciplinare la somma sostitutiva del preavviso, fa riferimento all’anno civile precedente il recesso, ma prevede anche l’ipotesi dell’esonero da parte del preavviso, cui applica una somma proporzionale a quella prevista per il recesso senza preavviso. Poiché nella specie la mandante aveva prima receduto con preavviso e solo successivamente, con comunicazione del 31 marzo 2021, aveva esonerato l’agente dalla parte residua, la Corte ritiene che tale esonero abbia interrotto il sinallagma in modo equipollente a un recesso senza preavviso, rendendo irrilevante il principio di ultrattività del rapporto.
L’esonero successivo al recesso, conclude la Corte, fa sì che l’agente non debba più prestare la propria opera, sicché non può attribuirsi rilievo alla scadenza dell’originario preavviso. La base di calcolo corretta è quindi individuata nell’anno civile precedente la comunicazione di esonero, ossia il 2020. Il terzo motivo, concernente il regime delle spese dei due gradi di merito, resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo, comportando l’annullamento con rinvio della sentenza e la nuova regolazione delle spese in base all’esito complessivo del giudizio.
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Nota della Redazione
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