Minimi contributivi: l’esenzione per il settore edile non è applicabile analogicamente ad altri settori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10367 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione contributiva previdenziale, ancorata al minimale contributivo di cui all’art. 1 del d.l. n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989, è dovuta anche in caso di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e di mancata corresponsione della retribuzione, laddove la sospensione dipenda da cause diverse da quelle tipizzate dalla legge o dal contratto collettivo. Le ipotesi di esenzione da detto obbligo, previste dall’art. 29 del d.l. n. 244/1995 per i soli datori di lavoro esercenti attività edile, hanno natura eccezionale e di stretta interpretazione: non sono pertanto suscettibili di applicazione analogica a favore di datori inquadrati in settori diversi. Il motivo che si risolve nel sindacato dell’apprezzamento di fatto, senza dedurre una diversità motivazionale rispetto alla sentenza di primo grado confermata, è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società, impresa artigiana operante nel settore della metalmeccanica, impugnò un verbale ispettivo dell’INPS e un provvedimento dell’INAIL, entrambi del 2011, con i quali le era stato contestato, per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2011, il mancato versamento della maggiore contribuzione dovuta in applicazione del minimale contributivo, nonché la restituzione di sgravi contributivi indebitamente fruiti. Il Tribunale di Cosenza accolse solo parzialmente l’eccezione di prescrizione, limitatamente ad alcuni mesi del 2006, rigettando nel resto le domande. La Corte d’appello di Catanzaro confermò integralmente la decisione, avverso la quale la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito il principio, già affermato da Cass. n. 383/2026, secondo cui l’obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione spettante in base alla contrattazione collettiva, è dovuta anche in caso di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e di mancata corresponsione della relativa retribuzione. La sospensione del rapporto per cassa integrazione guadagni, invocata dalla ricorrente, non rientra nelle cause di esenzione previste dalla legge o dal contratto collettivo, non potendo incidere sulla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva.
La Corte ha poi escluso la fondatezza del richiamo all’art. 29 del d.l. n. 244/1995 quale base per l’esenzione. Tale disposizione, infatti, è applicabile ai soli datori di lavoro “esercenti attività edile“, mentre la società risulta inquadrata nel settore della metalmeccanica artigiana. Le ipotesi di esenzione dal minimale contributivo ivi previste costituiscono norme di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica a datori di lavoro che non operano in quel settore, come confermato dal precedente di Cass. 26832/2023.
Con riguardo al profilo riguardante la dedotta esenzione per i periodi di sospensione previsti dal contratto collettivo applicato, la censura è stata reputata inammissibile, poiché volta a sollecitare un sindacato sull’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine all’attività effettivamente svolta dalla società. La Corte ha infine rilevato come, in mancanza della deduzione di una diversità motivazionale rispetto alla sentenza di primo grado confermata, trovi applicazione la causa di inammissibilità del ricorso prevista dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’INAIL e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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