Ultra attività del mandato e inammissibilità dei vizi motivazionali (Cass. civ. Sez. III n. 7504 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di decesso della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento ad opera del difensore non determina nullità del processo per difetto di litisconsorzio necessario, poiché per la regola dell’ultrattività del mandato il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, restando stabilizzata la posizione processuale della parte rappresentata. Il vizio di omessa pronuncia è inammissibile se la parte non specifica l’atto difensivo o il verbale in cui la domanda o eccezione fu formulata. Il dissenso dalla ricostruzione e valutazione della quaestio facti non integra il vizio di motivazione, non essendo inquadrabile né nell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. né nel precedente n. 4.
Il Fatto
Il ricorrente, coltivatore diretto e affittuario di fondi, agiva in giudizio per l’accertamento del proprio diritto di prelazione sui terreni acquistati dai convenuti, divenuti proprietari. Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del venditore, che si costituiva; la domanda attorea era respinta. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1851/2020, accoglieva il gravame e dichiarava l’acquisto della proprietà in capo all’appellante, con rifusione ai convenuti delle somme versate per l’acquisto.
Contro tale pronuncia gli acquirenti soccombenti proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo la nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio in conseguenza della sopravvenuta morte del terzo chiamato durante il giudizio di primo grado, nonché vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento del retratto. Il controricorrente resisteva con controricorso; gli eredi del terzo restavano intimati.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte ribadisce che, in caso di decesso della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento da parte del difensore comporta, per la regola dell’ultrattività del mandato, la prosecuzione della rappresentanza come se l’evento non si fosse verificato. Ne deriva la stabilizzazione della posizione giuridica della parte rappresentata nei confronti delle altre parti e del giudice, sia nella fase attiva sia in quelle successive di quiescenza o riattivazione. Il principio è confortato dal precedente Cass. n. 14465 del 2021, richiamato dalla stessa ordinanza.
Il secondo motivo è inammissibile. I ricorrenti evocano il previgente disposto del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. senza tener conto dell’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, secondo cui il nuovo testo introduce un vizio specifico concernente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo. La parte deve indicare il fatto storico, il dato testuale o extratestuale, il come e il quando della discussione e la decisività, nel rigoroso rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la Corte osserva che il vizio di motivazione apparente deve emergere immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 16170 del 2022; Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 20955 del 2018).
Le censure di violazione degli artt. 115, 116 e 112 cod. proc. civ. sono parimenti inammissibili. La violazione dell’art. 115 presuppone che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza sul diverso apprezzamento delle prove, rientrando tale attività nel prudente apprezzamento consentito dall’art. 116 (Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020; Cass. Sez. Un. n. 16598 del 2016). Il vizio di omessa pronuncia, poi, impone di specificare l’atto difensivo o il verbale in cui la pretesa fu formulata (Cass. n. 15367 del 2022; Cass. n. 978 del 2007). Il motivo si risolve in un mero dissenso dalla quaestio facti, non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 11863 del 2018; Cass. n. 29404 del 2017).
Il terzo motivo, dichiaratamente dipendente dal precedente, ne segue la sorte ed è inammissibile; il quarto è inammissibile perché attiene nuovamente al fatto e non al diritto. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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