Rottamazione quater e sopravvenuta carenza di interesse: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 8801 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, con assunzione dell’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti, determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente. Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., non potendosi accogliere l’istanza di estinzione per difetto del presupposto dell’integrale pagamento delle rate. In tale ipotesi sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, e non ricorrono le condizioni per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.

Il Fatto

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Calabria, che aveva accolto parzialmente l’appello erariale contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Oggetto del giudizio era una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972. Il ricorso si fonda su due motivi.

Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato istanza di estinzione, comunicando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui all’art. 1, commi 231 e segg., legge n. 197/2022 e di aver versato regolarmente le prime tre rate.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’istanza di estinzione depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., sottoscritta dal solo difensore e accettata dal sistema due giorni dopo. L’istanza non può essere accolta.

Quanto all’estinzione per effetto della definizione agevolata, l’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022 prevede la sospensione del giudizio nelle more del pagamento delle somme dovute e presuppone l’integrale pagamento delle rate previste: nella specie risultano versate solo le prime tre. Quanto all’estinzione ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., essa è parimenti esclusa, non essendo stata esplicitata alcuna rinunzia e non risultando che il difensore fosse munito di mandato speciale.

L’istanza rivela tuttavia un diverso profilo, decisivo. La ricorrente, aderendo alla definizione agevolata, ha assunto l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti. Ne consegue che è sostanzialmente venuto meno l’interesse ad agire in capo alla parte, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.. Ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in linea con i precedenti richiamati (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).

Quanto alle conseguenze economiche, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018). Infine, trattandosi di ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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