Il recesso anticipato è illegittimo se viola l’accordo sindacale e l’art. 1334 c.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14088 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recesso anticipato dal contratto di lavoro a tempo determinato, l’accordo sindacale concluso tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali per fronteggiare un’emergenza è vincolante per entrambe le parti sociali. Tale accordo, che regoli la sospensione delle attività e le relative misure economiche, esclude la configurabilità di un’estinzione ipso iure dei rapporti di lavoro, a prescindere dalla loro durata residua. Il recesso datoriale anticipato, pertanto, è legittimo solo in presenza di una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., che non può essere ravvisata nel solo fatto della pandemia da COVID-19 quando le parti sociali abbiano concordato misure alternative. Inoltre, essendo un negozio unilaterale recettizio, il recesso produce effetti solo dal momento in cui perviene alla sfera di conoscibilità del destinatario, ex art. 1334 c.c., e non può avere efficacia retroattiva.
Il Fatto
Un lavoratore, impiegato presso una fondazione lirico-sinfonica con contratto a tempo determinato di breve durata per specifiche rappresentazioni, era stato licenziato anticipatamente, con effetto retroattivo, in conseguenza della sospensione delle attività disposta per l’emergenza COVID-19. La fondazione agiva in ottemperanza alle misure restrittive governative e a seguito di un accordo sindacale che però non prevedeva alcuna facoltà di recesso.
Adito il Tribunale, questi dichiarava legittima la risoluzione, riconoscendo però al lavoratore un danno da discriminazione indiretta. La Corte d’Appello, accogliendo il gravame della fondazione, rigettava tutte le domande, ritenendo il recesso giustificato da un factum principis e da un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. Il lavoratore ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione delle norme in materia di interpretazione e di efficacia dei contratti. I giudici di legittimità hanno chiarito che la Corte territoriale è incorsa in un errore ermeneutico, non considerando che l’accordo aziendale concluso il 05/03/2020 non prevedeva alcuna facoltà per la fondazione di risolvere i rapporti di lavoro. Al contrario, il presupposto logico-giuridico dell’accordo era proprio l’esclusione di tale facoltà, poiché le misure di sospensione e di ripartizione del sacrificio economico non avrebbero altrimenti avuto senso.
La Suprema Corte ha inoltre rilevato un errore sul piano temporale. L’accordo sindacale era applicabile al lavoratore, il cui rapporto di lavoro era ancora esistente alla data di stipula dell’accordo. Le misure concordate riguardavano un periodo interno alla durata del contratto, rendendo così piena la compatibilità tra l’accordo e il rapporto di lavoro. Il recesso, disposto il giorno successivo, non poteva quindi sottrarre il lavoratore all’applicazione delle misure pattuite.
Quanto all’efficacia del recesso, la Corte ha sottolineato l’erroneità della sentenza impugnata che ne aveva ammesso l’efficacia retroattiva. Essendo un negozio giuridico unilaterale recettizio, il recesso, ai sensi dell’art. 1334 c.c., produce i suoi effetti solo nel momento in cui viene a conoscenza del destinatario. Tale momento è necessariamente successivo all’accordo del 05/03/2020, che pertanto rimane pienamente applicabile al rapporto.
La Corte ha quindi cassato la sentenza, rinviando al giudice di merito per rivalutare la validità e l’efficacia del recesso alla luce del principio affermato. Il giudice del rinvio dovrà verificare se sussistesse la giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., non potendo questa essere rappresentata dalla mera emergenza pandemica, a fronte della precisa scelta delle parti sociali di gestire la situazione con accordi. Di conseguenza, dovrà essere accertato il trattamento economico spettante al lavoratore per la frazione terminale del rapporto, dalla data del recesso alla scadenza naturale del termine.
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Nota della Redazione
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