Premio di risultato e licenziamento prima del termine di maturazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18295 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di premio di risultato previsto da accordo collettivo aziendale, la clausola che ne subordina l’erogazione al requisito dell’essere il lavoratore in forza alla data del 31.12.2016, letta unitamente al capoverso che esclude l’erogazione ai dipendenti che risolvono il rapporto prima di tale data, non delimita il diritto ai soli dipendenti ancora in servizio al termine dell’anno. Essa estende la regola del primo comma, equiparando ai dipendenti in forza al 31.12.2016 coloro la cui condizione non si sia verificata per causa non imputabile, in sintonia con i principi desumibili dall’art. 1359 cod. civ., poiché l’interruzione del rapporto è riconducibile alla volontà datoriale e non del lavoratore.

Il Fatto

La società datrice di lavoro corrispondeva ai dipendenti un premio di risultato per l’anno 2016 in forza di un accordo aziendale che ne condizionava l’erogazione all’assunzione a tempo indeterminato, a un’anzianità aziendale pari o superiore a sei mesi e alla permanenza in servizio al 31.12.2016, precisando che nulla sarebbe stato erogato a chi avesse risolto il rapporto prima di quella data.

Alcuni lavoratori, il cui rapporto era cessato il 30.04.2016 per effetto di licenziamento, chiedevano il pagamento della quota di premio maturata dal 01.01.2016 alla data di cessazione. Il giudice di primo grado respinse la domanda; la Corte d’appello la accolse, ritenendo che il capoverso della clausola ne delimitasse la portata generale escludendo il premio solo per chi avesse volontariamente posto fine al rapporto. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi denunciavano, sotto distinti profili, la violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod. civ.: in sintesi, si assumeva che il termine “risolvono” andasse inteso in senso impersonale, comprensivo di ogni causa di cessazione anteriore al 31.12.2016, e che l’interpretazione del giudice di merito avesse svuotato di contenuto il primo comma.

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui l’interpretazione del contratto, compresi i contratti aziendali, è attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizio di motivazione, con riguardo all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. Per far valere la violazione dei canoni non basta contrapporre un’interpretazione diversa: occorre indicare i canoni asseritamente violati e precisare in quale modo il giudice se ne sia discostato. La lettura data dal giudice di merito non deve essere l’unica possibile, ma solo una delle plausibili (Cass. n. 22536 del 2007; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 10131 del 2006).

La Corte ritiene che l’interpretazione della Corte d’appello rispetti i canoni. Il secondo comma, che esclude l’erogazione a chi risolve il rapporto prima del 31.12.2016, è stato letto come disposizione diretta a specificare il primo comma, riconoscendo il diritto al premio nei casi di interruzione per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, in sintonia con i principi desumibili dall’art. 1359 cod. civ. La lettura non è irragionevole né svuota la regola generale: se le parti avessero voluto riconoscere il premio ai soli dipendenti in forza al 31.12.2016 non avrebbero introdotto il secondo comma, il cui effetto è proprio di estendere l’ambito del primo, equiparando ai dipendenti in servizio coloro che non lo sono per volontà datoriale.

Le critiche della ricorrente, conclude la Corte, non evidenziano errori specifici né violazioni dei canoni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma sollecitano una diversa lettura del testo contrattuale, più favorevole alla società. Il ricorso è pertanto respinto. La Corte dà inoltre atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002; non provvede sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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