Ottemperanza per la retribuzione professionale docenti: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 877 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, la pubblica amministrazione è tenuta a dare esecuzione ai giudicati comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Decorso inutilmente tale termine, il giudice dell’ottemperanza deve accogliere il ricorso e assegnare all’amministrazione un ulteriore termine per adempiere, con nomina sin da ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario, ove necessario, può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Il Fatto
Una docente di ruolo agiva dinanzi al Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento della retribuzione professionale docenti per gli incarichi di supplenza espletati negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice del lavoro accoglieva la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, notificata al Ministero, non veniva impugnata e passava in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Non essendo seguito alcun adempimento da parte dell’amministrazione nel termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo era decorso inutilmente. Il ricorso è stato pertanto ritenuto fondato.
Il Collegio ha quindi disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, è stato nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale provvederà entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della parte.
Il TAR ha precisato che il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, contenendo i compensi in ragione della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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