Licenziamento disciplinare, specificità della contestazione e prova atipica del verbale di conciliazione (Cass. civ. Sez. I n. 20525 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, la contestazione è specifica quando individua il comportamento addebitato in termini tali da consentire al lavoratore un’adeguata difesa, senza che sia necessario indicare riferimenti contabili e temporali precisi agli episodi contestati. Il verbale di conciliazione sottoscritto da terzi, estranei al rapporto, costituisce prova atipica rimessa alla libera valutazione del giudice di merito e non lede il principio del contraddittorio, che si instaura con la produzione in giudizio. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è ravvisabile solo se il giudice giudichi su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai casi consentiti, non nella mera attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre.
Il Fatto
Un lavoratore, addetto al magazzino di una società esercente commercio all’ingrosso di farmaci, impugna il licenziamento disciplinare irrogatogli. La contestazione gli addebitava di aver prelevato senza autorizzazione, insieme ad altri e con la complicità di un vettore, prodotti farmaceutici non commissionati da clienti, per utilità personale.
Il giudice di primo grado accoglie l’impugnativa. La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma, respinge la domanda dopo aver assunto prova testimoniale. Il lavoratore ricorre allora per cassazione con cinque motivi, sostenendo la genericità della contestazione e l’erronea utilizzazione probatoria del verbale di conciliazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il profilo della specificità della contestazione ex art. 7 della legge n. 300 del 1970. Il ricorrente lamentava che nel provvedimento non fossero indicati riferimenti temporali e contabili precisi. I giudici di legittimità ritengono che la sentenza impugnata contenga una motivazione che supera il c.d. minimum costituzionale e che il giudice di merito abbia esplicitamente valutato il fatto, valorizzando anche i pregressi episodi di illegittimo storno verificatisi in azienda.
Sul vizio motivazionale, la Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016 e Cass. Sez. Un. n. 16599 del 2016: la nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo in caso di mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile. Nella specie il percorso argomentativo è percepibile, e non basta a integrarlo né un’insufficienza della motivazione né il dissenso del soccombente.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile per la promiscua invocazione dei vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., richiamando Cass. Sez. Un. n. 26242 del 2014 sull’irredimibile eterogeneità delle censure. Ricorda inoltre che spetta al giudice di merito valutare le prove testimoniali e che, secondo Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è configurabile solo in ipotesi tassative, non nella scelta di dare maggior rilievo a una prova piuttosto che a un’altra.
Il quarto motivo, che contesta l’uso probatorio del verbale di conciliazione sottoscritto da terzi, è respinto. Mancando una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice può fondare il proprio convincimento su prove atipiche, idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti se non smentite dal raffronto critico. Gli scritti provenienti da terzi, pur privi di efficacia di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice di merito e non violano l’art. 101 cod. proc. civ., perché il contraddittorio si attiva con la produzione in giudizio.
L’ultimo motivo è dichiarato inammissibile: la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito, non a mere argomentazioni poste a sostegno della pronuncia. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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