Privilegio art 9 d lgs 123/1998 su garanzie Sace opponibile al fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 6576 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 si applica a tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comprese le garanzie concesse dalla Sace s.p.a. Il credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore sorge per effetto del solo pagamento ed è munito del privilegio. La revoca del beneficio ha natura meramente ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione già previsto dalla legge e non costitutiva del credito recuperatorio, che nasce privilegiato ex lege fin dal momento dell’erogazione. Ne consegue che la revoca è opponibile alla massa dei creditori anche se intervenuta dopo il fallimento del beneficiario.

Il Fatto

Una società ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una s.r.l. in liquidazione, chiedendo di essere ammessa al passivo per la somma di euro 216.000,00, oltre interessi, con il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998.

La ricorrente ha dedotto che il finanziamento bancario erogato alla società poi fallita, in quanto assistito dalla propria garanzia, integrava una forma di sostegno pubblico rientrante nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 123/1998. Il credito restitutorio derivante dall’escussione della garanzia era dunque munito del privilegio, indipendentemente dal momento della revoca del beneficio concesso. Il tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo che il privilegio riguardasse solo i crediti restitutori da finanziamenti diretti, che ne presupponesse la revoca per mancanza dei requisiti e che la revoca, avente carattere costitutivo e successiva al fallimento, fosse inopponibile alla massa. La società ha proposto ricorso per cassazione per cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo, assorbendo il terzo e il quarto. Il collegio ha richiamato i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 non si limita alle patologie della fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende alla successiva gestione del rapporto di credito, compresa la sua risoluzione negoziale.

Il privilegio trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati, e prescinde dal riferimento, nell’atto di finanziamento, alla specifica legge statale che lo prevede. Non è necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa.

La Corte ha ribadito che il privilegio si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore. Tale credito, non originando da un’erogazione diretta di somme dall’Amministrazione statale nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell’istituto di credito, sorge per effetto del solo pagamento, senza necessità di un provvedimento di revoca della concessione.

Quanto alla revoca del beneficio, essa è meramente ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione previsto dalla legge e non ha valenza costitutiva del credito recuperatorio, che nasce privilegiato ex lege fin dal momento dell’erogazione. È perciò irrilevante che i presupposti per la revoca siano accertati prima o dopo il fallimento. La revoca è opponibile alla massa dei creditori anche se intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, poiché si limita ad accertare il venir meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge.

Il tribunale, escludendo che il credito potesse beneficiare della collocazione privilegiata, non si è attenuto a tali principi. Il decreto è stato pertanto cassato con rinvio al tribunale di Treviso, in differente composizione, per un nuovo esame e per la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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