Rinuncia al concordato in bianco e seconda domanda ex art. 9 d.l. (Cass. civ. Sez. I n. 10652 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di concordato preventivo con riserva, ordinaria o reiterata, è inammissibile quando è presentata non per regolare la crisi dell’impresa mediante accordo con i creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, integrando un abuso del processo in violazione dei canoni di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo. La seconda domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., dopo la rinuncia alla prima, è inammissibile ai sensi dell’art. 161, comma 9, l.fall., che nel biennio successivo ammette solo una domanda “piena”. Il ricorso all’art. 9, comma 5-bis, d.l. n. 23/2020 presuppone la pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato già predisposto, non la richiesta di un termine per redigerlo.

Il Fatto

La società presenta al Tribunale domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., ottenendo un termine di 120 giorni per il deposito di proposta e piano. Il commissario giudiziale segnala il mancato adempimento degli obblighi informativi ex artt. 161, comma 8, e 162, commi 2 e 3, l.fall.; la società rinuncia quindi alla domanda, dichiarando di aver avviato trattative con i principali creditori per una composizione stragiudiziale.

Dopo la domanda di fallimento del p.m. e di un creditore, all’udienza del 08.06.2020 la società chiede un ulteriore rinvio o, in subordine, la fissazione di udienza di discussione o un termine per note. Nel termine assegnato deposita istanza di concessione di nuovo termine ai sensi degli artt. 161, comma 6, l.fall. e 9, comma 5-bis, d.l. n. 23/2020. Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda e, su istanza del p.m., fallisce la società. La Corte d’appello rigetta il reclamo ex art. 18 l.fall.; la società ricorre in cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili, perché non colgono la duplice ratio decidendi della sentenza impugnata e contrastano con la lettera della norma speciale, correttamente interpretata dai giudici di merito; gli ulteriori motivi restano assorbiti.

La Corte valorizza l’art. 9, comma 5-bis, d.l. n. 23/2020, che consente al debitore, entro il 31 dicembre 2021, di depositare un atto di rinuncia alla procedura dichiarando di avere predisposto un pinon di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall. e depositando la documentazione della pubblicazione nel registro delle imprese; il tribunale, verificate completezza e regolarità, dichiara l’improcedibilità del ricorso. La norma esige perciò, da un lato, la rinuncia a una domanda di concordato con riserva in corso, dall’altro la pubblicazione di un piano attestato già elaborato. Nel caso concreto tali adempimenti non risultano osservati: la richiesta di termine mirava a predisporre il piano che per legge doveva essere già redatto e pubblicato. Non risulta violato l’art. 9, comma 4, d.l. n. 23/2020, che ammette la proroga prima della scadenza solo se necessaria in ragione di fatti sopravvenuti e di concreti e giustificati motivi.

La Corte territoriale ha inoltre escluso l’ammissibilità della seconda domanda anche ai sensi del successivo art. 161, comma 9, l.fall., che, dopo l’esito infruttuoso di una prima domanda in bianco, ammette nel biennio solo una domanda “piena” ex art. 161, comma 1, l.fall. o art. 182-bis, comma 1, l.fall..

I giudici di merito hanno poi accertato la natura dilatoria delle iniziative del debitore, volte a contrastare surrettiziamente la domanda di fallimento, nonché il carattere abusivo del ricorso agli strumenti di superamento della crisi, in mancanza di serie prospettive di risanamento. Tale accertamento, adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Richiamato il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 9935/2015, conf. Cass. n. 5677/2017, Cass. n. 27936/2020, Cass. n. 8982/2021, Cass. n. 13997/2023), il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., pari all’importo delle stesse spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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