Il diritto del lavoratore alla rendita vitalizia si prescrive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 275 del 06.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore di chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia di cui all’art. 13, comma 5, legge n. 1338/1962 è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale. Il termine di prescrizione per il lavoratore decorre da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell’art. 13, comma 1, legge n. 1338/1962, e non prima. La legge n. 203/2024, aggiungendo un settimo comma all’art. 13, ha confermato la prescrittibilità dell’azione, attribuendo al lavoratore, decorso il termine, una facoltà residuale di costituzione della rendita con onere interamente a proprio carico.
Il Fatto
La controversia riguardava la richiesta del lavoratore di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, comma 5, legge n. 1338/1962 per periodi di lavoro risalenti al 1974. Il Tribunale aveva dichiarato il diritto soggetto al termine ordinario di prescrizione; la Corte d’appello, in riforma, ne aveva affermato l’imprescrittibilità sulla base di un precedente isolato. L’INPS ha impugnato la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, dando continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21302 del 2017 e ribadito da Cass. S.U. n. 22802 del 2025, superando l’orientamento fatto proprio dal giudice di merito. La prescrittibilità del diritto del lavoratore è confermata dalla legge n. 203/2024, il cui art. 30 ha aggiunto un settimo comma all’art. 13, legitimando l’operatività della prescrizione per entrambe le facoltà stabilite dal primo e dal quinto comma.
Il nuovo comma prevede che, una volta decorso il termine per l’esercizio delle facoltà di cui ai commi precedenti, il lavoratore possa comunque chiedere all’INPS la costituzione della rendita, ma con onere interamente a proprio carico. Tale rimedio, residuale e più oneroso, opera solo quando l’azione del datore e quella sostitutiva del lavoratore siano ormai prescritte, confermando che l’intero sistema è costruito sulla prescrizione dei diritti.
La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della decorrenza del termine, la prescrizione per il datore di lavoro inizia dalla prescrizione dei contributi; per il lavoratore, invece, dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro di costituire la rendita. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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