Qualificazione del rapporto e sindacato di legittimità sugli indici di subordinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34885 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto. Il sindacato di legittimità è pertanto equiparabile al controllo sul ragionamento presuntivo del giudice di merito. La qualificazione di uno specifico rapporto come autonomo o subordinato è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. solo per l’individuazione dei caratteri tipici del lavoro subordinato come delineati dall’art. 2094 cod. civ. È invece sindacabile nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando investe la scelta e la ponderazione degli indici di subordinazione che hanno indotto il giudice del merito a ricondurre il rapporto all’uno o all’altro schema contrattuale.

Il Fatto

Due lavoratori e una società hanno proposto opposizione, poi riunita, avverso due ordinanze-ingiunzione emesse dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con le quali era stata loro ingiunta una somma a titolo di sanzioni amministrative per violazioni accertate in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e di prestazioni occasionali.

Gli opponenti contestavano la riqualificazione dei rapporti in termini di lavoro subordinato. Il Tribunale e, in secondo grado, la Corte d’appello di Firenze hanno respinto le doglianze. I ricorrenti hanno allora proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare la libertà dei collaboratori di scegliere se e per quanto tempo assicurare la propria prestazione. Il Collegio lo dichiara inammissibile.

La Corte chiarisce che la decisione impugnata non ha affatto considerato pacifica quella libertà: l’ha esclusa. Dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva e dalle testimonianze emergeva, invero, che nessuna autonomia sussisteva quanto alla durata della prestazione, richiesta dall’imprenditore per quattro ore consecutive, restando ai collaboratori solo la scelta delle fasce orarie. Parimenti, la mancata continuità della prestazione si traduceva nella sostituzione del collaboratore con altro più disponibile, mentre le modalità di commisurazione del compenso inducevano a limitare le assenze.

Richiamando Cass. sez. lav. 5.12.2022, n. 35704, già resa sulla stessa vicenda in sede contributiva, il Collegio ribadisce che la critica al modo in cui i giudici di merito hanno ponderato gli aspetti di fatto delle collaborazioni non è ammissibile in sede di legittimità. Il motivo, ad onta del riferimento in rubrica agli artt. 2094 e 2222 cod. civ., investe proprio quel ragionamento presuntivo.

Anche il secondo motivo è inammissibile. I ricorrenti stessi riconoscono di non avere un concreto e attuale interesse a riproporre la questione relativa alla disciplina applicabile ai contratti anteriori e successivi al 12 agosto 2012, poiché la Corte territoriale non ne ha tratto alcuna conseguenza rispetto alle ordinanze opposte. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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