Parità di trattamento e premio di risultato del lavoratore somministrato: natura inderogabile e rivalsa dell’utilizzatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16326 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di parità di trattamento economico complessivo del lavoratore somministrato rispetto ai dipendenti dell’utilizzatrice, a parità di mansioni, ha natura inderogabile e discende direttamente dall’art. 35, primo comma, d.lgs. n. 81/2015. Il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione di modalità e criteri delle erogazioni correlate ai risultati non incide sull’an del diritto, che sussiste in presenza della previsione del premio nella contrattazione dell’utilizzatore, ma solo sul quantum e sul quomodo. Le clausole collettive difformi sono nulle in parte qua e non richiedono impugnativa da parte del lavoratore. Il diritto di rivalsa dell’utilizzatore verso il somministratore, ex art. 35, secondo comma, d.lgs. n. 81/2015, è incondizionato, gravando sul solo somministratore il peso economico del debito retributivo.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di un’agenzia di somministrazione, era stato impiegato presso una società utilizzatrice dal 2018 al 2021 in virtù di contratti a tempo determinato. Il lavoratore adiva il Tribunale per ottenere la condanna in solido di somministratrice e utilizzatrice al pagamento del premio di produzione, invocando la parità di trattamento economico. L’utilizzatrice, costituitasi, proponeva domanda di rivalsa verso la somministratrice. Il Tribunale accoglieva entrambe le domande. La Corte d’Appello rigettava il gravame principale della somministratrice e dichiarava inammissibile quello incidentale dell’utilizzatrice.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso principale, afferma che l’interpretazione dell’art. 35 d.lgs. n. 81/2015 sostenuta dalla ricorrente coincide con quella fatta propria dalla Corte territoriale, rendendo la censura priva di interesse. Il principio di parità di trattamento, quale regola generale, è posto in modo inderogabile dalla norma primaria.
La censura relativa al mancato versamento delle somme da parte dell’utilizzatrice è considerata nuova, inammissibile in sede di legittimità e, comunque, infondata in diritto. Il diritto di rivalsa ex art. 35, secondo comma, d.lgs. n. 81/2015 è previsto senza alcuna condizione: la solidarietà passiva rafforza la garanzia patrimoniale del lavoratore, ma il peso economico del debito grava interamente sul somministratore, unico datore di lavoro.
Le eventuali inadempienze dell’utilizzatrice nel rapporto commerciale potrebbero fondare un’eccezione di compensazione, non sollevata nei gradi di merito e quindi tardiva, ma non incidono sulla configurabilità del diritto di rivalsa. Il corrispettivo del contratto commerciale appartiene alla libera determinazione delle parti, ex artt. 41 Cost. e 1322 c.c.
Quanto alla contrattazione collettiva, la delega dell’art. 35, terzo comma, d.lgs. n. 81/2015 riguarda solo modalità e criteri delle erogazioni. L’inerzia della contrattazione applicata dall’utilizzatrice non esclude il diritto al premio. Le clausole degli accordi sindacali difformi dalla norma inderogabile sono nulle e, come tali, non pregiudicano il diritto del lavoratore somministrato, senza necessità di impugnativa. Il ricorso incidentale condizionato è dichiarato assorbito dal rigetto del ricorso principale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.