Consenso all’esame contabile del c.t.u. e ruolo del consulente di parte (Cass. civ. Sez. I n. 1763 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di consulenza tecnica d’ufficio ex art. 198 cod. proc. civ., l’acquisizione, da parte del c.t.u., di documenti non precedentemente prodotti dalle parti è possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, ma necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia delle parti stesse. Non è sufficiente il consenso desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai consulenti tecnici di parte, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le parti su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche. Nei rapporti di conto corrente bancario, con domande contrapposte di banca e correntista, gli estratti conto non sono l’unico mezzo di prova della movimentazione e il criterio dell’azzeramento del saldo costituisce solo uno dei possibili strumenti di attuazione del riparto probatorio ex art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

La società correntista e i suoi garanti convengono in giudizio la banca, deducendo la nullità di alcune clausole dei contratti di conto corrente e chiedendo la rideterminazione del rapporto e la restituzione delle somme addebitate. La banca resiste e propone domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo passivo risultante dall’estratto conto certificato.

Il tribunale accoglie parzialmente la domanda attorea. La corte di appello, con sentenza non definitiva, respinge l’appello principale sul vizio di forma e sul danno non patrimoniale, accoglie l’impugnazione incidentale della banca escludendo la documentazione consegnata direttamente al consulente tecnico, e rimette la causa sul ruolo per il ricalcolo. Con la sentenza definitiva condanna la banca al pagamento del saldo creditorio in favore della società. Propongono ricorso per cassazione principale la banca e incidentale la correntista e i garanti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il primo motivo del ricorso incidentale, di carattere logicamente pregiudiziale. Il tema concerne la nullità della consulenza tecnica derivante dall’acquisizione e dall’utilizzazione, da parte del c.t.u., di documenti non prodotti dalle parti né acquisiti dal giudice con i propri poteri istruttori. La consulenza è attività di istruzione probatoria e, nella forma percipiente, può divenire essa stessa mezzo di prova.

Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 3086 del 2022, che hanno distinto i poteri di acquisizione del consulente: in via generale, ex art. 194 cod. proc. civ., il c.t.u. può acquisire i documenti necessari a rispondere ai quesiti senza soggiacere alle preclusioni delle parti, salvo che si tratti di fatti principali; nell’esame contabile, ex art. 198 cod. proc. civ., può acquisire anche i documenti diretti a provare i fatti principali, ma con il previo consenso delle parti. Il consenso non è superfluo: senza di esso la norma smarrirebbe la propria specialità.

Il consenso, precisa la Corte, non è vincolato a forme rituali e può essere espresso, tacito o per facta concludentia, purché inequivoco. Il vero problema è se possa essere prestato dal consulente di parte. La risposta è negativa: il c.t.p. è ausiliare della parte, chiamato a esprimere manifestazioni di scienza e non di volontà, limitatamente al profilo tecnico, ed è privo dello ius postulandi. Solo il difensore, in forza della procura, può consentire o opporsi alle prove avversarie. Nella specie la banca aveva contestato con la prima difesa utile, impedendo la sanatoria ex art. 157 cod. proc. civ.

Quanto al ricorso principale, la Corte conferma il criterio seguito dalla corte territoriale. In caso di domande contrapposte, ciascuna parte è onerata della prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese. Gli estratti conto non sono l’unico mezzo di prova: il giudice può valorizzare contabili, scritture contabili, estratti scalari e la condotta processuale ex art. 116 cod. proc. civ.. Il criterio del saldo zero, con azzeramento del saldo iniziale e di eventuali saldi intermedi, è uno dei possibili strumenti di attuazione del riparto probatorio e opera simmetricamente per banca e correntista, evitando il rischio di due saldi difformi.

Entrambi i ricorsi sono rigettati, con compensazione integrale delle spese di legittimità per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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