Risarcimento per illegittima cessione non detraibile dell’incentivo all’esodo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24342 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di accertata nullità della cessione di ramo d’azienda, i crediti del lavoratore ceduto per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale hanno natura retributiva, mentre per il periodo antecedente spetta esclusivamente un risarcimento del danno, dovuto dalla messa in mora e soggetto a detrazione dell’aliunde perceptum. Dal risarcimento sono detraibili solo i vantaggi economicamente ricollegabili al medesimo fatto illecito (la cessione illegittima), ai sensi dell’art. 1223 c.c.; restano invece esclusi quelli aventi causa autonoma, come le somme corrisposte dalla società cessionaria a titolo di incentivo all’esodo, difettando il nesso causale richiesto per operare la compensatio lucri cum damno.
Il Fatto
I lavoratori, dopo la declaratoria di nullità della cessione del ramo d’azienda intercorsa tra il datore originario e la società cessionaria, avevano agito nei confronti del primo per ottenere il ristoro del pregiudizio economico, parametrato alle retribuzioni non percepite nel periodo compreso tra la cessazione del rapporto con la cessionaria e l’effettiva reintegrazione. Nel corso del giudizio, la società cessionaria aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo, conclusasi con la cessazione del rapporto e la corresponsione di somme qualificate come incentivo all’esodo.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto al risarcimento ma detraendo dall’importo dovuto le somme percepite a titolo di incentivo, qualificate come aliunde perceptum. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo legittima la detrazione; i lavoratori avevano quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, concernenti rispettivamente la legittimità della detrazione dell’incentivo all’esodo e la natura giuridica delle spettanze relative al periodo antecedente alla declaratoria di nullità. Il Collegio ha dato continuità all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che distingue nettamente tra il periodo anteriore e quello successivo alla pronuncia che accerta l’illegittimità della cessione.
Con riguardo al periodo anteriore, il lavoratore ceduto non ha diritto alla retribuzione ma soltanto al risarcimento del danno, che sorge dal rifiuto ingiustificato del datore cedente di ricevere la prestazione, con detrazione dell’aliunde perceptum. Dopo l’accertamento giudiziale, invece, i crediti del lavoratore assumono natura retributiva, in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite e divenuto diritto vivente.
La Corte ha precisato che l’inefficacia della cessione comporta la permanenza del rapporto con il cedente, seppur quiescente, mentre quello con il cessionario ha natura di fatto ai sensi dell’art. 2126 c.c.; le vicende relative a quest’ultimo non incidono sui diritti verso il cedente. Quanto alla compensatio lucri cum damno, essa opera solo in presenza di identità del fatto causativo del danno e del vantaggio, dovendosi evitare un indebito arricchimento del danneggiato in base al principio di causalità giuridica.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la detrazione delle retribuzioni percepite presso la cessionaria, ma non quella dell’incentivo all’esodo, in quanto quest’ultimo deriva da un autonomo fatto — la risoluzione del rapporto per riduzione del personale — e non dall’illecita cessione, mancandone il nesso causale.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, affinché provveda a un riesame della controversia uniformandosi ai principi richiamati.
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Nota della Redazione
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