Licenziamento ritorsivo e doppia conforme: rigetto del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15034 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sentenza di merito, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammesse le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, Cost., violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. In ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

Il Fatto

Una datrice di lavoro, titolare di uno studio odontoiatrico, intimava alla propria dipendente — in servizio con contratto a tempo parziale e qualifica di assistente di studio odontoiatrico — un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, poi revocato con collocazione della lavoratrice in cassa integrazione. Successivamente intimava un secondo licenziamento per giusta causa, contestando di avere eseguito un trattamento di igiene dentale, in un giorno di chiusura dello studio, senza titolo abilitante.

Impugnato il recesso, il Tribunale di Milano ordinava la reintegrazione e il pagamento di una indennità risarcitoria, rigettando la richiesta di differenze retributive. La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia. La datrice di lavoro proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dalla lavoratrice e dall’INPS.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo, scrutinati congiuntamente perché interferenti, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza. La Corte ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato sulla motivazione è circoscritto al solo rispetto del «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost., secondo il precedente Cass. n. 7090/2022.

Nel caso concreto, l’iter logico-giuridico della Corte distrettuale è chiaro: la prospettazione della lavoratrice — di avere agito su richiesta del collaboratore dello studio e con la tolleranza della datrice, che tollerava lo svolgimento di compiti esulanti dall’inquadramento — risultava per tabulas dai messaggi e dalle immagini acquisite. L’addebito, dunque, non sussisteva nella sua antigiuridicità. Parimenti intellegibile è la qualificazione del secondo licenziamento come ritorsivo, connesso alla revoca del primo recesso e alla rivendicazione delle differenze retributive.

La Corte richiama il principio secondo cui la valutazione delle risultanze probatorie e il giudizio di attendibilità dei testi involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, libero di attingere il convincimento dalle prove ritenute più attendibili (Cass. n. 16467 del 2017). Rileva inoltre la sussistenza di una situazione di doppia conforme: il ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023).

Quanto al vizio per omessa ammissione della prova, esso è denunciabile solo se investe un punto decisivo e se la prova non ammessa è idonea a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, le altre risultanze istruttorie (Cass. n. 18072/2024). Nel caso di specie le modalità della condotta emergevano da prove documentali, rispetto alle quali l’escussione di testi non avrebbe mutato la valutazione.

Anche il secondo motivo è destituito di fondamento: i giudici di merito hanno ricondotto l’insussistenza della giusta causa alla mancanza di antigiuridicità del fatto, perché la dipendente aveva eseguito quanto le era stato richiesto su direttive di servizio. Le censure, pertanto, non integrano violazioni delle disposizioni denunciate, ma sollecitano una rivisitazione del merito non consentita in sede di legittimità (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 16038/2013). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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