Ricorso inammissibile per difetto di specificità e divieto di rivalutazione del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15033 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri l’interpretazione di una clausola di contratto collettivo deve trascriverne il contenuto nel ricorso e indicare la collocazione dell’atto nel fascicolo, non bastando il richiamo agli allegati, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ex art. 132 cod. proc. civ., è prospettabile solo quando la motivazione manchi graficamente o sia oscura da non intendersi, non essendo più ammissibili, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione. Non è consentito invocare il giudizio di legittimità per una rivalutazione del fatto e delle prove.

Il Fatto

Una lavoratrice impugna il licenziamento disciplinare intimato dalla società datrice per la reiterata violazione dell’obbligo di indossare il gilet aziendale previsto per gli addetti al punto vendita. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 312/2024, respingono la domanda di annullamento, ritenendo accertato l’obbligo e il continuo rifiuto della lavoratrice, nonché il rispetto delle procedure sanzionatorie del CCNL di settore.

I giudici di merito escludono altresì il riconoscimento della qualifica superiore invocata, non emergendo lo svolgimento di mansioni con effettiva responsabilità esecutiva. La lavoratrice ricorre per cassazione con quattro motivi; la società resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo — con cui si censura l’interpretazione dell’art. 238 del CCNL settore Commercio in tema di decorrenza dell'”anno solare” per le recidive — non rispetta il principio di specificità dei motivi di legittimità: la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso la clausola contrattuale di cui lamenta l’errata lettura, offrendo alla Corte gli elementi per individuarla e reperirla negli atti.

La giurisprudenza richiamata è consolidata: quando rilevano atti processuali, documenti o prove orali, è necessario riprodurne il contenuto e indicarne l’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o di parte, senza che assuma rilievo la mera indicazione degli allegati nell’indice (Cass. Sez. Un. n. 5698 del 2012; Cass. Sez. Un. n. 22726 del 2011; Cass. n. 10992 del 2020). La ricorrente non offre indicazioni specifiche né utilizza la facoltà alternativa di richiamare la presenza degli atti nel fascicolo d’ufficio.

Gli altri motivi, formalmente dedotti come violazione o errata applicazione di legge, mirano in sostanza a una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione non è uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (Cass. n. 27686 del 2018; Cass. Sez. Un. n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte ribadisce che la nullità della sentenza ex art. 132 cod. proc. civ. ricorre solo se la motivazione manchi graficamente o sia così oscura da non intendersi, quando cioè difetti ogni esplicitazione sul quadro probatorio o il percorso argomentativo (Cass. n. 3819 del 2020). Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione (Cass. n. 23940 del 2017). Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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