Licenziamento per sbarco da avvicendamento e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14891 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, presuppone che il fatto storico, principale o secondario, risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie. La decisività richiede un nesso di causalità certo, e non solo eventuale, tra il fatto omesso e la differente decisione. Lo sbarco per avvicendamento può essere qualificato come licenziamento senza giusta causa quando la sequenza contrattuale sia finalizzata a eludere un rapporto stabile e a tempo indeterminato.
Il Fatto
La società ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello ha riformato la pronuncia di primo grado. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso del lavoratore, diretto a far accertare la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e l’illegittimità di due sbarchi per avvicendamento. La Corte territoriale, in riforma, ha dichiarato l’illegittimità dei due sbarchi e ha condannato la società alla reintegra e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, con decorrenza dal recesso fino alla effettiva reintegrazione, nella misura di dodici mensilità, oltre accessori e spese.
La società ricorre per cassazione con un unico motivo; il lavoratore resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., individuato nella continuità retributiva e contributiva desumibile dalle buste paga. La società sostiene che l’avvicendamento, disciplinato dall’art. 84 del CCNL e non dall’art. 83 CCNL, non avrebbe causato alcuna risoluzione del rapporto.
La Corte richiama la propria giurisprudenza: il vizio in questione è specifico e richiede un fatto storico la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti, oggetto di discussione e decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto rilevante è stato comunque valutato, anche senza dar conto di tutte le risultanze probatorie. La decisività postula un nesso di causalità certo con la diversa decisione.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha valutato le buste paga, cioè proprio gli elementi di cui si lamenta l’omesso esame. In tale analisi ha però privilegiato la consistenza probatoria di altri elementi: la corresponsione del TFR, la stipula di nuovi contratti di arruolamento con decorrenza dall’imbarco e l’iscrizione del lavoratore al “turno particolare” dal 2015. Tali fatti, analiticamente individuati, sorreggono la qualificazione dei contratti come non calibrati su un preesistente rapporto stabile.
La Corte territoriale ha quindi proceduto a una motivata e adeguata ricostruzione della vicenda, giungendo a qualificare gli sbarchi come licenziamenti senza giusta causa e non come sbarchi per avvicendamento ex art. 84 del CCNL. La valutazione del contesto probatorio costituisce accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Il fatto dedotto come omesso non risulta decisivo, poiché non è in grado, da solo, di superare le altre risultanze evidenziate. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con distrazione in favore del difensore del controricorrente.
Nota della Redazione
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