Aggravante di esposizione alla pubblica fede e vigilanza privata (Cass. pen. Sez. 5 n. 6280 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. richiede una valutazione in concreto che, alla luce delle specifiche circostanze, accerti che la res sia esposta alla pubblica fede e che il titolare abbia la necessità di affidarsi alla correttezza altrui. La presenza di un servizio di vigilanza privata non è di per sé decisiva per escludere la circostanza. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione per omessa valutazione di un elemento di fatto non può limitarsi ad allegarne l’esistenza, ma deve indicare l’atto processuale di riferimento e la relativa fonte probatoria. Il mancato riconoscimento della continuazione è censurabile in sede di legittimità solo se la valutazione degli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso risulti illogica, e non quando si risolva in una diversa ricostruzione di merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, pronunciando sul gravame avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen. e confermato la condanna per un furto di merce esposta sugli scaffali di un supermercato, aggravato dalla presenza di più persone e dall’esposizione alla pubblica fede. La pena era stata determinata sul minimo edittale dell’art. 625, ultimo comma, cod. pen., senza applicare l’aumento per la recidiva qualificata in forza del potere discrezionale di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen..

Le due imputate hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo motivi tra i quali la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante, l’inosservanza delle norme sulla procedibilità per mancanza di querela, l’erroneo mancato riconoscimento della continuazione e l’intervenuta prescrizione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso di una delle imputate, relativo all’omessa valutazione del servizio di vigilanza privata e alla conseguente prescrizione. La deduzione era generica, perché la difesa non aveva indicato l’atto processuale da cui risultava tale circostanza, né la fase in cui la prova era stata acquisita. Il giudice di merito aveva comunque considerato e confutato l’argomentazione, escludendo che la vigilanza privata fosse idonea a radicare una diversa conclusione.

La Corte ha poi affrontato il tema dell’aggravante della pubblica fede (art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.), richiamando i due orientamenti giurisprudenziali: l’uno incentrato sulla continuità del controllo sul bene, l’altro sulla accessibilità del luogo a un pubblico indiscriminato. Ha precisato che la valutazione deve essere effettuata in concreto, valorizzando le specifiche circostanze e la necessità del titolare di affidarsi alla correttezza altrui. La Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione di tali principi con motivazione logica e puntuale, addivenendo a un accertamento di merito non censurabile in sede di legittimità.

Sul difetto di querela, la Corte l’ha ritenuto manifestamente infondato, risultando dagli atti la querela presentata dal proprietario dell’esercizio commerciale con espressa istanza punitiva. I motivi basati su censure generiche sono stati dichiarati inammissibili, perché non individuavano i punti specifici della decisione impugnata né gli elementi di diritto di riferimento.

Infine, la Corte ha rigettato le doglianze sul mancato riconoscimento della continuazione, osservando che il giudice di merito aveva esaminato gli stessi indici esteriori valorizzati dalla difesa e, con valutazione discrezionale e adeguatamente motivata, aveva escluso l’unicità del disegno criminoso. Trattandosi di un apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione, i ricorsi sono stati rigettati con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

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