Inammissibile il ricorso che ripropone critiche già esaminate senza autonoma confutazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 11813 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si sostanzi nella mera riproposizione di critiche e argomentazioni già sviluppate dinanzi al giudice di merito e da questi esaminate e disattese. Il motivo di ricorso deve possedere i caratteri di specificità e novità e deve offrire un’autonoma confutazione della ratio decidendi adottata dal giudice di appello, non potendo risolversi in una generica richiesta di riesame del fatto. Il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, parzialmente riformando la pronuncia di condanna di primo grado, aveva dichiarato prescritti alcuni reati ma confermato la condanna per i reati di insolvenza fraudolenta, furto aggravato e minacce, nonché gli effetti civili. Il ricorso si articolava in quattro motivi: il primo censurava la sussistenza dell’insolvenza fraudolenta; il secondo il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto al furto aggravato; il terzo l’attendibilità della persona offesa e di un teste; il quarto il mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti manifestamente infondati o comunque non consentiti in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, relativo all’insolvenza fraudolenta, la Corte ha rilevato che le censure si sostanziavano nella integrale riproposizione delle argomentazioni già disattese dalla Corte territoriale, la cui motivazione era stata ritenuta adeguata con riferimento agli indicatori della preordinazione dell’inadempimento e alle manovre successive dissimulatorie della volontà di non adempiere.
Con riguardo al secondo motivo, concernente il furto aggravato, l’impugnazione è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il ricorrente tentava di smentire il ragionamento deduttivo della Corte di merito che, basandosi sulla condotta complessiva degli imputati e sulla coeva sparizione di preziosi dall’appartamento, aveva individuato la loro responsabilità. La Corte ha chiarito che tale doglianza non poteva trovare ingresso in sede di legittimità.
Il terzo motivo, avente ad oggetto l’attendibilità della persona offesa e di un teste, è stato dichiarato inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, non consentite nel giudizio di cassazione. Il quarto motivo, riguardante il bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, trattandosi di valutazione discrezionale del merito. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 10713 del 2010 secondo cui la motivazione che giustifica l’equivalenza è sufficiente laddove ritenga tale soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena.
I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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