Lieve entità esclusa dalla detenzione contestuale di sostanze eterogenee (Cass. pen. Sez. IV n. 34803 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla lieve entità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 impone una valutazione complessiva che tenga conto non solo del dato ponderale e qualitativo, ma anche dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione. La contestuale detenzione di sostanze diversamente tabellate non è di per sé ostativa al riconoscimento dell’ipotesi lieve, ma non consente di isolare la condotta relativa a un solo tipo di stupefacente dal contesto in cui è stata realizzata. La diversità delle sostanze, dopo la sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014, non integra più un unico reato, ma conserva valore di indice della pericolosità della condotta e della complessiva non lieve entità del fatto. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo d’ufficio della prescrizione non dedotta, salvo che l’errore di diritto non abbia determinato l’illegalità della pena inflitta.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di hashish, cocaina e marijuana, accertata in un unico contesto spazio-temporale. La sostanza comprendeva gr. 4,796 di cocaina, gr. 2,90 di marijuana e un quantitativo di hashish dal quale potevano ricavarsi oltre 1.300 dosi medie singole. La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna, esclusa l’ipotesi lieve.
La difesa ha sostenuto che, applicando la disciplina conseguente alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014, le due fattispecie incriminatrici dei commi 1 e 4 dell’art. 73 dovevano essere valutate separatamente e che la sola detenzione di cocaina, pari a 22 dosi medie, poteva essere qualificata di lieve entità, con pena base inferiore. Il ricorso per cassazione denuncia violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo e le due pronunce costituzionali intervenute. La sentenza n. 32 del 2014 ha fatto rivivere il testo dell’art. 73 precedente, con due distinte fattispecie per droga leggera e pesante. La sentenza n. 40 del 2019 ha poi ridotto il minimo edittale del comma 1 da otto a sei anni. Nel frattempo il comma 5 è divenuto autonomo titolo di reato, ma i parametri di valutazione sono rimasti invariati.
Il fulcro del ragionamento è che i parametri normativi — i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione, la qualità e la quantità — non sono mai cambiati. La Corte richiama Sez. U. n. 51063 del 27.09.2018, secondo cui la diversità di sostanze non è di per sé ostativa all’ipotesi lieve, ma non è possibile «isolare la condotta relativa ad un tipo di stupefacente senza considerare il contesto in cui la stessa è stata realizzata».
Applicando tali principi, la motivazione dei giudici di merito è ritenuta congrua. Essi hanno valutato il grado di purezza della cocaina, pari al 69%, il numero di dosi ricavabili, la contestuale detenzione di rilevanti quantità di hashish e la strumentazione idonea alla suddivisione in dosi, indici dell’inserimento nel circuito dello spaccio. Il motivo è quindi inammissibile perché non si confronta con tale motivazione.
Pur dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte rileva d’ufficio un errore di diritto della sentenza impugnata: nel 2024 la disciplina derivante dalle sentenze n. 32/2014 e n. 40/2019 era più favorevole, e il reato di cui al comma 4 era ormai estinto per prescrizione. Tuttavia tale errore non è emendabile, perché la prescrizione non è stata né eccepita in appello né dedotta con il ricorso, in linea con Sez. U. n. 12602 del 17.12.2015. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte esclude l’illegalità della pena, poiché la base è stata determinata al minimo edittale, non trovando applicazione i principi di Sez. U. n. 33040 del 26.02.2015. Ne consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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