Reati di falso e trattamento sanzionatorio tra motivazione integrata e omessa pronuncia (Cass. pen. Sez. V n. 8340 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione della sentenza di appello, quando i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure dell’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice, con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi assunte e ai passaggi logico-giuridici della decisione, la struttura motivazionale delle due sentenze si salda e forma un unico complessivo corpo argomentativo. Non integra il vizio di motivazione la censura che, sul piano del fatto, si limiti a sovrapporre una interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito. È invece fondato il motivo che denunci l’omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., formulata nell’atto di appello: la corte territoriale deve dar conto delle ragioni della mancata sostituzione, con conseguente annullamento con rinvio sul punto.

Il Fatto

Con separati atti, i difensori di tre imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale che aveva affermato la penale responsabilità degli stessi per il delitto di cui all’art. 496 cod. pen. In occasione di un controllo, gli imputati avevano riferito al personale della Polizia di Stato generalità false, indicando un anno di nascita differente da quello vero.

Le censure investono la valutazione della prova, il diniego della particolare tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio. Un ricorrente deduce, tra l’altro, che la corte territoriale ha omesso di motivare sulla richiesta di sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato principio della motivazione integrata. Quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova, la motivazione d’appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo. Ciò accade, in particolare, quando i motivi di appello non prospettino elementi nuovi, ma si limitino a riproporre circostanze già esaminate nella decisione di primo grado. La Corte richiama sul punto Sez. IV n. 15227 del 2008, Sez. VI n. 1307 del 2003 e Sez. II n. 37295 del 2019.

Quanto al primo motivo di un ricorrente, la Corte lo reputa infondato. I giudici di merito hanno evidenziato che dall’istruttoria dibattimentale, e in particolare dalle dichiarazioni dei due operatori di polizia, era emersa l’assoluta assenza di incomprensioni sulla data di nascita; risulta perciò inverosimile che la non comprensibilità sia caduta su un solo dato tra quelli riferiti.

I motivi degli altri due ricorrenti, sovrapponibili, sono trattati congiuntamente e giudicati privi di pregio. Le censure si sviluppano sul piano del fatto e tendono a sovrapporre una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella dei giudici di merito, senza rilevare un vizio riconducibile all’art. 606 cod. proc. pen. Quanto al contesto del controllo, i giudici hanno logicamente escluso che fosse «confusionario», essendo svolto da due operatori in un giorno festivo in zona periferica isolata, e hanno ritenuto irrilevante che uno dei controllati avesse un fratello gemello.

La Corte conferma il diniego della particolare tenuità del fatto: i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi con le argomentazioni dei giudici d’appello, che avevano valorizzato la gravità della condotta e i precedenti penali (richiamata Sez. II n. 35493 del 2019). Anche il motivo sul bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva è generico e non considera le ragioni della corte, legate ai precedenti dei ricorrenti.

È invece fondato il motivo del primo ricorrente sull’omessa motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., richiesta ignorata del tutto. Ne deriva l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello perché dia ragione dell’omessa pronuncia; nel resto il ricorso è rigettato, con conferma dei rigetti e delle condanne alle spese per gli altri due ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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