Revisione per contrasto di giudicati non ammessa su difformi valutazioni probatorie (Cass. pen. Sez. IV n. 34804 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato, pronunciata in un diverso procedimento, poiché la revisione giova a emendare l’errore di fatto e non la valutazione del fatto. L’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si riferisce a un’inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, bensì all’accertamento dei fatti storici posti a fondamento delle stesse, che non possono conciliarsi. Nei reati a partecipazione plurisoggettiva eventuale con condotte partecipative interdipendenti non vi è contrasto di giudicati se i fatti sono stati ricostruiti in maniera coincidente nel loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo dipende da una differente valutazione della rilevanza penale delle medesime circostanze. L’unica divergenza che rileva è quella tra i fatti storici, non quella tra le difformi valutazioni che hanno condotto a ritenere sussistente o insussistente il reato.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in via definitiva per reati in materia di stupefacenti, propone istanza di revisione ai sensi dell’art. 630, lett. a), cod. proc. pen. avverso la sentenza di condanna, limitatamente al capo di imputazione relativo all’acquisto di 180 kg di hashish. Nel separato procedimento i due correi, giudicati con rito ordinario davanti al Tribunale di Marsala, erano stati assolti perché il fatto non sussiste, all’esito di una istruttoria dibattimentale che aveva ritenuto la prospettazione accusatoria priva di pieno riscontro.

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 16 maggio 2024, aveva rigettato l’istanza. Il ricorrente censura tale pronuncia assumendo l’inconciliabilità tra la propria condanna e il giudizio assolutorio dei correi, sul rilievo che il contrasto tra due difformi apprezzamenti degli stessi fatti attesterebbe di per sé un ragionevole dubbio. La questione giunge in Cassazione con un unico motivo di ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la questione alla luce dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e dell’orientamento consolidato, che il Collegio condivide. La norma non si riferisce a un’inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, ma all’accertamento dei fatti storici posti a fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra decisione irrevocabile.

Ne deriva che, nei reati a partecipazione plurisoggettiva eventuale con condotte partecipative interdipendenti — categoria cui la Corte riconduce la fattispecie — non si può parlare di contrasto di giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni sono stati descritti, sul piano dell’accadimento oggettivo, in maniera coincidente e il diverso epilogo è dipeso da una differente valutazione della rilevanza penale delle medesime circostanze. L’unica divergenza che rileva è quella tra i fatti storici, non quella tra le difformi valutazioni che hanno portato a ritenere sussistente o insussistente il reato.

La Corte richiama i precedenti in termini, tra cui Sez. 4 n. 46885 del 07/11/2019, Sez. 6 n. 488 del 15/11/2016 e Sez. 1 n. 6273 del 03/02/2009, nonché Sez. 6 n. 16477 del 15/02/2022, secondo cui non sussiste contrasto se i fatti attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato sono stati identicamente ricostruiti nel loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo è prodotto di difformi valutazioni, specie se dipese dalla diversità del rito e dal correlato regime di utilizzabilità delle prove.

Nel caso concreto, osserva la Corte, l’assoluzione dei correi trovava ragione nella sostanziale incompletezza e contraddittorietà della prova. Il Tribunale di Marsala aveva ritenuto la prospettazione accusatoria priva di pieno riscontro, escludendo la prova certa della consegna di denaro e della relativa destinazione illecita, e rilevando l’assenza di riscontri sulla natura e sulla destinazione della sostanza. Tutto il percorso motivazionale assolutorio, conclude la Corte, non si è incentrato sull’accertamento di fatti incompatibili con quelli posti a fondamento della condanna, ma su una diversa valutazione delle risultanze probatorie.

Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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