Verificazione ex art. 66 c.p.a.: ennesima proroga per il deposito della relazione finale (TAR Puglia n. 200 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza collegiale ex art. 66 c.p.a. che dispone una verificazione attribuisce al verificatore nominato dal giudice il compito di depositare la relazione finale entro il termine perentoriamente fissato. L’istanza di proroga presentata dal verificatore, quando giustificata dalla necessità di completare attività istruttorie già avviate, può essere accolta dal tribunale, il quale concede un ulteriore termine e rinvia la causa per il prosieguo. La mancata osservanza dei termini da parte dell’organo ausiliario non determina l’improcedibilità dell’azione, ma comporta il differimento della decisione nel merito, con conseguente ritardo nella definizione del giudizio avente ad oggetto la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto/inadempimento serbato dal Comune di Massafra sull’istanza/diffida del 16 dicembre 2022, avente ad oggetto la richiesta di restituzione di un terreno di circa 27.500 mq, già adibito a cava di tufo, illegittimamente occupato senza l’emanazione del decreto di esproprio né l’adozione del provvedimento di acquisizione “sanante” di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. La ricorrente ha chiesto la condanna del Comune all’adozione del richiesto provvedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., nonché il risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima e per il ritardo nel provvedere.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 248 del 15 febbraio 2024, il tribunale ha disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto, con l’incarico di accertare lo stato dei luoghi, la presenza e le caratteristiche della recinzione, l’eventuale sistema di chiusura e la detenzione delle chiavi di accesso all’area.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dato atto del reiterato susseguirsi di proroghe concesse al verificatore, il quale, con ordinanze collegiali nn. 575/2024, 1091/2024, 1275/2024 e 1286/2025, aveva già ottenuto quattro termini aggiuntivi di sessanta giorni ciascuno per il deposito della relazione finale. Ciò nonostante, con istanza depositata il 5 febbraio 2026, il verificatore ha richiesto un’ulteriore proroga per completare le attività istruttorie già avviate.

Il Collegio ha ritenuto di accogliere l’istanza, concedendo l’ennesimo termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La decisione si fonda sulla necessità di non interrompere l’attività istruttoria in corso, ma evidenzia al contempo il pregiudizio per la ragionevole durata del processo, atteso che il giudizio — originariamente introdotto nel 2023 — risulta ancora nella fase istruttoria a distanza di oltre due anni.

Il tribunale ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza del 18 novembre 2026, sospendendo ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. L’ordinanza assume rilievo sistematico in quanto applica il principio per cui l’organo verificatore, pur qualificato come ausiliario del giudice, non è soggetto a termini perentori la cui violazione comporti decadenze processuali, ma resta comunque vincolato al dovere di sollecita conclusione dell’incarico, gravando sul tribunale il potere-dovere di sollecitare l’adempimento attraverso la concessione di termini e il conseguente differimento dell’udienza di discussione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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