Limiti della correzione di errore materiale: emendabile solo l’errore del giudice, non quello delle parti (TAR Puglia n. 97 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione di errore materiale disciplinato dall’art. 86 cod. proc. amm. ha natura rimediale circoscritta: esso consente di emendare esclusivamente gli errori commessi dal giudice nel provvedimento, quali omissioni, errori materiali o di calcolo, come del resto prevede l’art. 287 cod. proc. civ. per il processo civile. Non possono formare oggetto di correzione gli errori imputabili alle parti nei propri scritti difensivi, poiché, con riguardo a tali atti, il giudice non può svolgere attività volta ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti dell’errore, venendo in rilievo elementi nella disponibilità della parte stessa. L’istanza di correzione è dunque accoglibile solo se l’errore risulta commesso dal giudice nella redazione del provvedimento, mentre va respinta qualora la discrasia tra il richiesto e il pronunciato dipenda da un’erronea indicazione contenuta nel ricorso introduttivo.

Il Fatto

Le ricorrenti, proprietarie di terreni nel Comune di Lequile, avevano proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza-diffida del 23 novembre 2022, con la quale avevano chiesto la restituzione, previa riduzione in pristino, dei beni immobili occupati ovvero l’emissione del decreto di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno. La Sezione aveva definito il giudizio con la sentenza n. 1050 del 12 giugno 2025, indicando tra i terreni di proprietà delle ricorrenti le particelle del foglio 8, nn. 124, 764, 765, 766, 767, 770, 771, 936, 937, 1297 e 1326.

Con istanza depositata il 16 ottobre 2025, le ricorrenti hanno chiesto la correzione di tre errori materiali: la particella n. 124 del foglio 8 doveva intendersi come n. 125; la particella n. 1297 doveva intendersi riferita al foglio 6 e non all’8; analogamente, la particella n. 1326 doveva intendersi riferita al foglio 6.

La Motivazione del Collegio

Il Collegio ha accolto in parte l’istanza, limitatamente alla correzione della particella n. 124 in n. 125 del foglio 8. Dagli atti di causa è emerso, infatti, che le ricorrenti avevano indicato nel ricorso introduttivo i terreni come individuati al foglio 8, particelle nn. 125, 764, 765, 766, 767, 770, 771, 936, 937, 1297 e 1326. La sentenza, nel riportare la particella n. 124 anziché la n. 125, è incorsa in un errore di trascrizione che integra gli estremi dell’errore materiale emendabile.

Quanto alle particelle nn. 1297 e 1326, il Collegio ha invece respinto la richiesta. Le ricorrenti avevano infatti indicato nel ricorso introduttivo il foglio 8 e non il foglio 6 per tali particelle. La discrasia lamentata non è quindi imputabile al giudice, ma alle stesse parti, che hanno fornito un’indicazione erronea nei propri scritti difensivi.

Il Collegio ha richiamato la corretta interpretazione dell’art. 86 cod. proc. amm., coerente con la natura del procedimento di correzione: è possibile correggere soltanto gli errori commessi dal giudice, sia per il chiaro tenore della norma e dell’art. 287 cod. proc. civ., sia perché con riguardo agli scritti delle parti non è possibile svolgere attività volta ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di un errore materiale, venendo in rilievo elementi nella disponibilità della parte. Ha richiamato, in tal senso, Cons. Stato, VI, decreto 21 novembre 2017, n. 5404 e T.A.R. Lazio, Roma, III-Q, decreto 13 marzo 2014, n. 2825.

Il decreto ha quindi disposto la correzione della sentenza limitatamente alla particella n. 124 del foglio 8, sostituita con la n. 125, e ha respinto per il resto l’istanza, ordinando alla Segreteria le annotazioni di cui all’art. 86, comma 3, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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