Giudicato sulla carta docente: esecuzione, commissario ad acta e astreinte (TAR Emilia-Romagna n. 94 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito della domanda di esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione statale e ordina gli adempimenti dovuti entro il termine fissato. Decorso inutilmente tale termine, provvede un Commissario ad acta, nominato sin d’ora. È applicabile la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento, spontaneo o in via sostitutiva. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 è funzionale all’esecuzione e il suo spirare legittima il rimedio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ottiene dal Tribunale di Parma, in sede lavoristica, l’accertamento del diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici 2015/2016 fino al 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Formatosi il giudicato e notificata la sentenza, l’Amministrazione resta inerte. La ricorrente adisce allora il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per ogni ulteriore inottemperanza o ritardo. Il Ministero non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e che l’Amministrazione, non costituitasi, non ha contestato l’omesso adempimento. Emerge così la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.
Risulta altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è avvenuta in data 15 febbraio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, provvede entro i sessanta giorni successivi un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale, o in un dirigente o funzionario delegato.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. È accolta anche la domanda di condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato nella notificazione della sentenza; il dies ad quem nell’adempimento spontaneo, sia pur tardivo, oppure nell’esecuzione in via sostitutiva del Commissario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari e rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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