Ottemperanza al giudicato: accertata la necessità di distinguere capitale e interessi nella Carta del docente (TAR Lombardia n. 2238 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori quando, a fronte dell’esecuzione tardiva del giudicato da parte dell’Amministrazione, sia necessario accertare che l’adempimento sia conforme al contenuto della sentenza ottemperanda. Tale verifica deve estendersi alla corretta quantificazione e qualificazione delle somme accreditate, con specifico riferimento alla distinzione tra somma capitale e importi dovuti a titolo di interessi o rivalutazione, come previsto dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994. L’acquisizione di una relazione dall’Amministrazione resistente costituisce lo strumento per garantire l’integrale e corretta esecuzione del dictum giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sondrio, Sezione Unica Civile, con la sentenza n. 81/2025, il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Il giudice civile aveva, altresì, accertato il diritto all’accredito dell’importo di € 2.500,00 sulla carta, maggiorato di interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 13 giugno 2025 e passata in giudicato il 22 novembre 2025, non aveva ricevuto esecuzione. Il docente aveva, quindi, proposto ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, notificato il 18 dicembre 2025, per ottenere l’adempimento dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in prossimità della camera di consiglio, l’Amministrazione resistente aveva depositato documentazione attestante l’avvenuto accredito dei voucher e la liquidazione delle spese legali. Tuttavia, il ricorrente non aveva preso formalmente posizione su tale asserito adempimento, non consentendo al giudice di valutare la completezza e la correttezza dell’esecuzione.
Il TAR ha ritenuto, pertanto, indispensabile acquisire una relazione dall’Amministrazione che chiarisca l’ammontare e la tipologia degli importi accreditati tramite la società Sogei S.p.A. nel Borsellino elettronico del ricorrente. L’istruttoria è volta a distinguere con precisione le somme riconosciute a titolo di capitale da quelle erogate a titolo di interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994.
L’esigenza istruttoria nasce dalla necessità di verificare la conformità dell’esecuzione al contenuto del giudicato, che impone l’accredito sia della somma capitale sia degli accessori dovuti. Solo una chiara distinzione tra le diverse componenti dell’importo consente al Collegio di accertare l’integrale adempimento dell’Amministrazione e, in caso contrario, di adottare i conseguenti provvedimenti.
Con l’ordinanza, il TAR ha fissato il termine del 22 maggio 2026 per il deposito telematico della relazione e ha rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 27 maggio 2026.
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