Limiti orari alle sale gioco e potere sindacale di contrasto alla ludopatia (TAR Lombardia n. 1056 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’ordinanza con cui il Sindaco, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, dispone l’interruzione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco per contrastare la diffusione della ludopatia. La misura limitativa dell’iniziativa economica risponde ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, essendo idonea a perseguire l’obiettivo di tutela della salute e non eccedendo quanto necessario. In presenza di un rischio potenziale per la salute, la pubblica amministrazione può adottare le misure atte a minimizzarlo in applicazione del principio di precauzione di cui all’art. 191 TFUE. L’interesse alla salute pubblica prevale su quello economico-imprenditoriale del gioco lecito, non essendo configurabile alcun obbligo di omologazione del trattamento rispetto ad altre forme di dipendenza patologica.

Il Fatto

Una società operante nel settore del gioco lecito impugna l’ordinanza con cui il Sindaco di un Comune lombardo ha imposto l’interruzione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in tre fasce giornaliere. In via subordinata, la ricorrente censura il Regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie legate al gioco d’azzardo lecito, approvato dal Consiglio comunale.

La società deduce difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura rispetto allo scopo, contrasto con l’Intesa in sede di Conferenza unificata e incostituzionalità degli atti per violazione degli artt. 3, 41, 97, 117 e 118 Cost. Chiede l’esibizione degli atti istruttori e una consulenza tecnica volta ad accertare l’esistenza del fenomeno e gli effetti distorsivi delle limitazioni. Il Comune si costituisce e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso infondato. La diffusione della ludopatia costituisce un fenomeno sociale degenerativo, suscettibile di alimentare anche fenomeni criminali come l’usura. L’intento dell’ordinanza è prevenire una malattia sociale che ingenera dipendenza, ponendo un limite temporale all’uso degli apparecchi del gioco lecito mediante la riduzione degli orari di esercizio.

Sul versante della proporzionalità, il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui l’amministrazione può adottare il provvedimento opportuno e necessario per conseguire lo scopo, rispettando l’idoneità del mezzo e il minor sacrificio possibile per gli interessi privati. Lo scopo perseguito è in potenza capace di conseguire l’obiettivo, limitando una possibile forma di gioco, in linea con la Corte cost. n. 220 del 2014, che ha riconosciuto nella riduzione degli orari una legittima misura di contrasto alla ludopatia. Quanto alla ragionevolezza, si esclude che il diverso trattamento riservato al tabagismo renda la misura incoerente, poiché in quel caso il momento dell’acquisto può essere disgiunto dal consumo.

Il Collegio respinge anche la censura sui fondamenti normativi. L’ordinanza trova base negli artt. 50, comma 7, e 3, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, nell’art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011, che consente limiti connessi alla tutela della salute, e nell’art. 34, comma 2, d.l. n. 201/2011, che ammette restrizioni giustificate da esigenze imperative di interesse generale nel rispetto della proporzionalità. La Questura ha peraltro demandato al Comune la determinazione degli orari di apertura delle sale.

Sulla carenza di istruttoria, il TAR osserva che, anche in assenza di una disciplina ministeriale di riferimento, le amministrazioni locali possono intervenire con propri regolamenti ispirati alla tutela della salute e al principio di precauzione. In presenza di un rischio potenziale è facoltà, se non obbligo, della pubblica amministrazione predisporre le misure per minimizzarlo, contemperando gli interessi economici con l’interesse pubblico a prevenire le patologie connesse al gioco compulsivo. La circostanza che parte del fenomeno resti sommersa, per la cd. cifra oscura, non inficia la valutazione.

L’ordinanza, aderente al percorso procedimentale e motivazionale richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990, non eccede le previsioni di legge e si attiene alla definizione degli orari, competenza del Sindaco. Il ricorso è respinto perché infondato; le spese sono compensate tra le parti per la particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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