Giudicato amministrativo e divieto di nuove valutazioni in sede esecutiva (C.G.A.R.S. n. 1056 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo produce un effetto conformativo vincolante per l’amministrazione, che deve dare attuazione alle statuizioni in esso contenute senza introdurre valutazioni autonome idonee a eluderne gli effetti. La qualificazione giuridica di un’opera come manutenzione ordinaria, accertata in modo definitivo dal giudicato, non può essere rimessa in discussione dall’amministrazione mediante richieste di documentazione aggiuntiva: tale condotta integra gli estremi dell’inottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. In sede di ottemperanza il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati né riconoscere diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli affermati nella decisione da eseguire, a norma dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. La mera indicazione procedurale circa una possibile futura valutazione sulla fiscalizzazione non costituisce statuizione vincolante del giudicato, ma semplice richiamo ai poteri discrezionali dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per l’esecuzione del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 1152 del 28 dicembre 2015, reso su conforme parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 915/2015, nei confronti del Comune di Motta Sant’Anastasia. La vicenda trae origine da un’ordinanza comunale di demolizione che aveva ingiunto la rimozione di opere edilizie ritenute abusive, consistenti in lavori di ristrutturazione al secondo piano e nella realizzazione di una quarta elevazione fuori terra.
Il parere consultivo aveva respinto tre dei quattro motivi del ricorso straordinario e accolto solo il quarto, limitatamente alle opere al secondo piano, qualificate come manutenzione non soggetta a concessione edilizia. Il decreto presidenziale aveva quindi disposto l’annullamento parziale dell’ordinanza. Il Comune, con due note del 2025, ha però subordinato l’esclusione delle opere dalla demolizione alla presentazione di ulteriore documentazione e alla prova della natura manutentiva degli interventi. Da qui il ricorso per ottemperanza, articolato in due capi: l’ordine di escludere definitivamente le opere al secondo piano dalla demolizione e l’ordine di valutare la fiscalizzazione della quarta elevazione mediante sanzione pecuniaria sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il primo capo del ricorso. Il decreto presidenziale, reso su conforme parere del C.G.A., ha definitivamente accertato che i lavori di ristrutturazione al secondo piano costituiscono manutenzione ordinaria non soggetta a concessione edilizia, con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione per tali opere. La giurisprudenza consolidata riconosce al giudicato amministrativo un effetto conformativo vincolante, che impone all’amministrazione di dare attuazione alle statuizioni senza valutazioni autonome che ne eludano gli effetti.
Nel caso concreto, la qualificazione delle opere al secondo piano come manutenzione ordinaria costituisce accertamento definitivo e incontrovertibile. Le note comunali del 2025, subordinando l’esclusione dalla demolizione alla presentazione di “ulteriore documentazione” e alla “prova” della natura manutentiva, configurano palese inottemperanza al giudicato amministrativo, integrando gli estremi dell’art. 112 cod. proc. amm. Il Collegio ha quindi ordinato al Comune di escludere definitivamente le opere dalla demolizione, dichiarando la nullità in parte qua dell’ordinanza, senza subordinare l’esclusione ad alcuna condizione o richiesta aggiuntiva.
Il secondo capo è stato respinto per carenza di oggetto da ottemperare. Il parere n. 915/2015 ha respinto il terzo motivo del ricorso straordinario, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione per la quarta elevazione. La mera indicazione procedurale circa una possibile valutazione futura sulla fiscalizzazione non costituisce statuizione vincolante del giudicato, ma semplice richiamo ai poteri discrezionali dell’amministrazione nell’ambito di un abuso confermato come tale.
Ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati o su questioni non definite dal giudicato da eseguire. In sede di ottemperanza non possono essere riconosciuti diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli affermati con la decisione da eseguire, anche se a essa conseguenti o collegati. Non sussistendo allo stato i presupposti, il Collegio ha escluso l’applicazione della penalità di mora e ha compensato tra le parti le spese del giudizio, in ragione della solo parziale fondatezza del ricorso.
Nota della Redazione
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