Sindacato sul diniego delle generiche e pena rideterminata in appello (Cass. pen. Sez. 1 n. 15961 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello, il divieto di reformatio in peius non è violato dal giudice che, in seguito all’esclusione della recidiva, ridetermini la pena entro il limite della pena finale inflitta in primo grado e nel rispetto dei singoli elementi del calcolo, i quali non possono essere rivisti in senso deteriore. Il giudizio di equivalenza tra circostanze ha natura qualitativa e non quantitativa, sicché non vincola il giudice di appello, rimasto inattivo, circa la misura della diminuzione per il vizio parziale di mente. Il vizio di contraddittorietà della motivazione sussiste solo in presenza di proposizioni inconciliabili concernenti punti decisivi; non ricorre tra la qualificazione del dolo come d’impeto e la valutazione dell’elevata intensità dell’animus necandi, attenendo a momenti distinti del ragionamento.
Il Fatto
La Corte d’assise di Foggia condannava l’imputato alla pena di anni diciannove di reclusione per omicidio aggravato e detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma da sparo, riconoscendo il vizio parziale di mente e ritenendolo equivalente alla contestata recidiva.
La Corte d’assise d’appello di Bari, in riforma parziale, escludeva la recidiva e rideterminava la pena in anni quattordici di reclusione. Avverso tale decisione, il ricorrente deduceva la violazione del divieto di reformatio in peius, per essere la diminuzione conseguente al vizio parziale di mente inferiore a quella operata in primo grado, e il vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, escludendo ogni violazione del divieto di reformatio in peius. Ha osservato che il giudice d’appello, esclusa la recidiva, deve rispettare due limiti: la pena finale non può superare quella inflitta in primo grado e i singoli elementi del calcolo non possono essere rivisti in senso deteriore. Tale ultimo limite non risulta violato, perché la sentenza impugnata ha applicato la recidiva, poi esclusa, in misura inferiore rispetto a quella portata in sottrazione dal giudice di prime cure.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha precisato che il giudizio di equivalenza tra la diminuente del vizio parziale di mente e la recidiva ha natura qualitativa e non quantitativa. L’equivalenza non implica l’attribuzione automatica della diminuzione massima di un terzo, che resta una valutazione rimessa al giudice di merito nell’esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha rammentato il concetto di contraddittorietà della motivazione, ravvisabile solo in presenza di proposizioni inconciliabili su punti decisivi. Ha quindi rilevato che il dolo d’impeto e l’elevata intensità dell’animus necandi attengono a momenti diversi del ragionamento: l’uno alla determinazione cronologica a commettere il reato, l’altra alla profondità della spinta psicologica desumibile dalle modalità dell’azione, come l’esplosione di due colpi di pistola. Ne consegue l’insussistenza della dedotta contraddizione, con rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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