Lieve entità, restituzione del bene e desistenza volontaria nella rapina impropria (Cass. pen. Sez. 2 n. 17938 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, prospetti una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al perimetro del sindacato di legittimità. In tema di decisione c.d. “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato solo se l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta dal giudice di secondo grado. La graduazione della pena, anche in relazione alle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, con conseguente inammissibilità della censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha riconosciuto l’ipotesi di lieve entità per il reato di cui all’art. 628, comma 2, cod. pen. ascritto all’imputato e, valutata la stessa unitamente alle già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena. L’imputato era stato sorpreso a bordo di un treno dopo essersi impossessato di un computer e di un hard disk, e aveva minacciato il capostazione per assicurarsi l’impunità.
Avverso la sentenza, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto, contestando in particolare la mancata considerazione dell’avvenuta restituzione del bene; e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità nella sua massima estensione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per essere stato proposto con motivi non consentiti, reiterativi e manifestamente infondati. I primi due motivi sono stati considerati di valenza meramente fattuale, volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie.
La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui, in sede di controllo della motivazione, è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, nonché l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione. Inoltre, trattandosi di decisione c.d. “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Nel caso di specie, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale, giungendo alla medesima conclusione.
La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata ha chiaramente spiegato come risulti accertato che l’imputato si sia impossessato dei beni e abbia minacciato il capostazione, escludendo sia la natura di res derelicta del bene sottratto sia l’autonomia della condotta aggressiva rispetto alla volontà di assicurarsi l’impunità. Tale ricostruzione è stata ritenuta logica, coerente e scevra da vizi censurabili, dando conto anche dell’impossibilità di configurare la desistenza volontaria.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con conseguente inammissibilità della censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, non essendo questa frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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