Vincoli regionali all’agrivoltaico illegittimi perché eccedenti i principi statali (Cons. Stato n. 6003 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le regioni non possono subordinare l’autorizzazione all’installazione di impianti agrivoltaici a requisiti soggettivi che limitino l’accesso al settore a determinate classi di operatori, né a requisiti oggettivi difformi dai parametri fissati dall’amministrazione centrale. La materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia appartiene alla potestà legislativa concorrente ex art. 117, co. 3, Cost., sicché l’intervento regionale deve rispettare il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Alla regione è consentito individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, all’esito di un procedimento in cui si valutino sincronicamente tutti gli interessi coinvolti, ma non prescrivere limiti generali inderogabili valevoli sull’intero territorio. La DGR Lombardia n. XII/2783/2024, che riserva l’istanza a imprenditori agricoli e a società a partecipazione congiunta con operatori energetici e impone soglie dimensionali calcolate su base diversa dalle Linee guida, travalica il margine regionale e invade competenze statali.

Il Fatto

Le società ricorrenti, attive nella produzione di energia rinnovabile, hanno impugnato davanti al TAR Lombardia la delibera della giunta regionale recante gli indirizzi per l’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole, unitamente all’allegato. La delibera, adottata in attesa della legge regionale di individuazione delle aree idonee, introduceva requisiti soggettivi e oggettivi per l’autorizzazione.

Il giudice di primo grado, respinta l’eccezione di carenza di legittimazione e interesse, ha annullato la delibera nella parte in cui stabilisce i requisiti contestati, ritenendoli contrari alla disciplina nazionale. La Regione ha proposto appello principale; le società hanno proposto appello incidentale avverso i capi di declaratoria di inammissibilità delle singole censure.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire. Il modello organizzativo delle ricorrenti, articolato in una società di coordinamento e in società di scopo interamente partecipate che demandano a terzi l’attività agricola senza cointeressenza societaria, è di per sé incompatibile con la disciplina regionale. I requisiti introdotti impediscono a società non partecipate da imprenditori agricoli di accedere alla tecnologia. La delibera, pur qualificata come atto di indirizzo, conforma direttamente il settore, rendendo immediatamente attuale l’interesse all’impugnativa.

Nel merito, si richiama il principio per cui le regioni non possono frapporre alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ostacoli non previsti dal legislatore statale. La Corte costituzionale ammette solo l’individuazione puntuale di aree e siti non idonei, in via eccezionale e all’esito di una valutazione sincronica degli interessi, non limiti generali e inderogabili.

Sul piano soggettivo, nessuna norma statale prevede restrizioni analoghe a quelle regionali. I requisiti del decreto ministeriale sugli incentivi operano solo ai fini dell’accesso ai benefici del PNRR e sono meno gravosi, poiché ammettono l’ATI con almeno un imprenditore agricolo senza imporre la creazione di un nuovo soggetto societario. L’attività agricola può essere demandata a terzi sulla base di rapporti contrattuali, non necessariamente societari. Il potere regionale di governo del territorio va esercitato nella cornice del d.lgs. 199/2021, senza effetto espulsivo immediato.

Sul piano oggettivo, la delibera riferisce le soglie del 40% e del 70% alla SAU, mentre le Linee guida fanno riferimento al rapporto tra superficie di ingombro e superficie totale del sistema. La difformità dei parametri non è giustificata da peculiarità territoriali, e la Regione non ha offerto in appello specifiche ragioni della scelta.

L’appello principale è respinto, con assorbimento dei motivi riproposti dalle società ai sensi dell’art. 101, co. 2, cod. proc. amm. L’appello incidentale è inammissibile, perché non si appunta su capi lesivi: l’annullamento integrale dei requisiti esclude l’interesse a ulteriori pronunce.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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