Ottemperanza della sentenza sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3826 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando risultano integrati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per provvedere. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo del titolo, fissando un termine per adempiere e nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, e cessa all’atto dell’insediamento del commissario o al giorno del soddisfo, se anteriore.

Il Fatto

Con una sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare alla ricorrente, docente di ruolo, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a 500,00 euro per ciascun anno e quindi per complessivi 1.500,00 euro, oltre interessi.

Il titolo non era stato impugnato ed era divenuto definitivo, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Non essendo stata data esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, instando per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione versata in atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, individuato nell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Su istanza della ricorrente, il commissario darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni. Il compenso commissariale, se dovuto, è posto a carico del Ministero e liquidato nel dispositivo.

Il Tribunale ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora, non emergendo valide ragioni ostative, adottando quale parametro l’interesse legale sulla somma individuata, secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016. Quanto alla decorrenza, il Collegio ha precisato che le astreintes, per la loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’atto dell’eventuale insediamento del commissario o al giorno del soddisfo, se anteriore.

Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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