Mancata ammissione all’esame di maturità: sindacato limitato alla sola irragionevolezza della valutazione del consiglio di classe (TAR Lombardia n. 890 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, la delibera di non ammissione adottata dal consiglio di classe costituisce espressione di attività tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente per irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. La presenza di gravi insufficienze in più discipline, unitamente alla valutazione negativa dell’impegno e della partecipazione, integra il presupposto legittimante la mancata ammissione ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 62/2017. L’attestazione che la decisione sia stata assunta a maggioranza dei docenti costituisce elemento sufficiente per apprezzare la legittimità della deliberazione dell’organo collegiale.
Il Fatto
Uno studente, iscritto al quinto anno di un istituto di istruzione superiore, veniva dichiarato non ammesso all’esame di maturità per la sessione 2025/2026 dal consiglio di classe, all’esito dello scrutinio finale. Il provvedimento, assunto in data 9 giugno 2026, si fondava sulla presenza di tre gravi insufficienze riportate in altrettante discipline, nonché su un giudizio negativo relativo all’impegno e alla partecipazione al dialogo educativo.
Lo studente impugnava la delibera dinanzi al TAR Lombardia, chiedendone la sospensione cautelare al fine di essere ammesso all’esame di Stato in sessione straordinaria, ai sensi dell’art. 26 dell’O.M. n. 54/2026. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre gli altri soggetti intimati non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di cognizione sommaria tipica della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non suscettibile di favorevole delibazione. Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 62/2017, il quale condiziona l’ammissione all’esame di Stato al conseguimento di una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento, prevedendo che il consiglio di classe possa deliberare l’ammissione, con adeguata motivazione, anche in caso di insufficienza in una disciplina.
Nel caso di specie, lo studente aveva riportato tre voti pari a 4 in altrettante discipline, circostanza che ha indotto l’organo collegiale a deliberare la mancata ammissione. Il provvedimento risultava motivato anche con riferimento alle gravi e diffuse carenze nelle conoscenze e competenze, all’impegno fortemente discontinuo e alla partecipazione inadeguata al dialogo educativo.
Il Collegio ha quindi escluso che la motivazione addotta dall’istituto fosse affetta da irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, unici vizi sindacabili in presenza di una valutazione di natura tecnico-discrezionale, rispetto alla quale è precluso al giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha infine precisato che l’attestazione secondo cui la maggioranza dei docenti si era espressa a favore della mancata ammissione costituisce elemento di per sé sufficiente per apprezzare la legittimità della deliberazione dell’organo collegiale, richiamando precedenti conformi del medesimo TAR. Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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